Sent.
83/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
composta dai Magistrati:
dott. Luciano COCCOLI Presidente
dott. Tommaso SALAMONE Consigliere
dott. Pietro MALTESE Consigliere relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio iscritto al n. 19333 del
registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro BUCCILLI Gian Luca, BERSANETTI Stefano,
CAPURRO Dario, SENAREGA Franco, tutti rappresentati e difesi dall’avv.
Alessandro Ghibellini, presso il quale eleggono domicilio in Genova, Via
Ceccardi 1/15, CANOVI Franco,
rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Casanova presso il cui Studio in Genova,
Via XX Settembre n. 14 è elettivamente domiciliato;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2013 dal consigliere
Pietro Maltese;
Uditi
gli Avv.ti Alessandro
Ghibellini e Mauro Casanova per i convenuti;
Udito
il Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale dott. Ermete Bogetti;
Con
atto depositato in data 30 ottobre 2012 il P.M. contabile ha citato in giudizio
BUCCILLI Gian Luca e CAPURRO Dario, nella
qualità di Sindaci pro tempore del Comune di Recco, BERSANETTI Stefano e SENAREGA Franco, quali Assessori pro tempore con delega all’ambiente e CANOVI
Franco nella veste di responsabile del Servizio ambiente e manutenzione dello
stesso Comune, per sentirli
condannare al risarcimento del danno di euro
Espone
L’art. 3 del contratto in questione prevedeva
che A.M.I.U. S.p.a. gestisse i servizi programmati nel rispetto “di ogni disposizione nazionale, regionale e
comunale, compresi eventuali futuri aggiornamenti” e, quindi, secondo
Il mancato rispetto delle suddette
disposizioni da parte dell’appaltatore del servizio, con realizzazione della
raccolta differenziata in misure significativamente inferiori a quelle previste
dalla legge e la mancata assunzione da parte degli amministratori di idonei e
specifici provvedimenti volti a ricondurre la gestione nell’ambito delle
previsioni di legge, ha arrecato al Comune di Recco, secondo la stessa Procura,
un danno patrimoniale pari ai maggiori costi sostenuti per il conferimento in
discarica di materiale che avrebbe dovuto essere oggetto di raccolta
differenziata. Detti oneri sono stati, in particolare sostenuti a titolo di
“tariffa smaltimento rifiuti”, tributo speciale ex art. 3, comma 24 della legge
n. 545/1995, addizionale del 20% al tributo speciale prevista dall’art. 205,
comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006, introdotta con l’art. 5 della L.R. n. 23/2007,
onere ex art.
Tenuto conto dei suddetti oneri aggiuntivi,
Secondo il P.M. contabile, inoltre, il
versamento in discarica dei rifiuti eccedenti ha comportato anche un danno all’ambiente,
per il deterioramento aggiuntivo delle risorse naturali causato dall’immissione
di maggiori quantità di sostanze e microorganismi nel terreno e di gas nocivi
nell’aria circostante alla discarica, danno da rifondere allo Stato ed equitativamente
determinato in € 81.771,00, in misura pari al triplo dell’addizionale del 20%
di cui all’art. 205, comma 3, del succitato decreto legislativo n. 152/2006, dovuta
dal Comune dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2010.
Del danno complessivo vengono chiamati a rispondere,
nella misura del 40%, i sindaci pro tempore del Comune di Recco, Buccilli Gian
Luca (dal 13.6.1999 al 5.6.2009) e Capurro Dario (dal 6.6.2009) e, nella stessa
misura, gli Assessori pro tempore con delega all’ambiente, Bersanetti Stefano
(dal 13.6.1999 al 6.6.2009) e Senarega Franco (dal 23.6.2009) per avere, nelle
suddette qualità, omesso qualsiasi attività di vigilanza e di controllo
sull’esatto adempimento, da parte di AMIU S.p.a., delle prescrizioni di legge in
materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e per non avere adottato gli
opportuni provvedimenti nei confronti dell’appaltatore inadempiente agli
obblighi previsti dall’art. 3 del contratto di servizio.
La rimanente parte del danno, nella misura
del 20%, secondo il P.M. contabile, deve essere, invece, addebitata al
responsabile del Servizio ambiente e manutenzione del Comune, ing. Franco
Canovi, che aveva il preciso obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione del
contratto e sul rispetto di tutte le relative clausole, e segnatamente, per
quanto rileva in questa sede, di quelle che imponevano l’osservanza delle norme
relative alla misura minima della raccolta differenziata.
Con memoria del 21 febbraio 2013 i convenuti
Buccilli, Bersanetti, Capurro e Senarega si sono costituiti, deducendo in
sintesi quanto segue:
1) Mancanza di
legittimazione passiva degli stessi in qualità di amministratori del Comune,
avendo la legge 142/1990 introdotto il principio di separazione tra funzioni di
indirizzo, spettanti agli organi politici e funzioni di gestione, affidate alla
dirigenza (art.51), principio confermato dall’art. 107, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
2) Assenza di responsabilità,
per espressa previsione dell’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/94, avendo
quali titolari di organi politici in buona fede approvato, autorizzato o
consentito l’esecuzione di atti che rientravano nella competenza degli uffici
tecnici o amministrativi. Nel caso di specie, infatti, secondo i convenuti, la
responsabilità del sindaco e degli amministratori non potrebbe essere direttamente
ricondotta ad un’effettiva partecipazione degli stessi, in termini di condotta
omissiva o commissiva gravemente colposa, al compimento dell’attività da cui
sia scaturito un danno per la pubblica amministrazione;
Nel
merito, i convenuti hanno sostenuto:
1) che la questione
ambientale è sempre stata all’attenzione degli amministratori e che nella dichiarazione
di politica ambientale allegata alla delibera di Giunta n. 130 del 2005, sono
state individuate le aree di miglioramento, secondo criteri di priorità (alta, media,
bassa), privilegiando gli interventi relativi alla rete fognaria e al
depuratore, stante l’indifferibilità degli stessi, ed inserendo gli interventi
in materia di raccolta differenziata, importanti ma non pressanti ed urgenti,
in una fase successiva;
2) che con i sistemi tradizionali
di raccolta differenziata adottati nel Comune (campane stradali di raccolta)
non sarebbe stato possibile rispettare e nemmeno avvicinarsi agli obiettivi fissati
dall’art. 205 del D.lgs. n. 152/2006, e comunque il raggiungimento delle
percentuali normativamente previste non sarebbe raggiungibile nei tempi
previsti dalla legge, tenuto conto anche delle particolarità del territorio
ligure. A tal proposito viene prodotta una relazione tecnica del dott. Eugenio
Piovano, in cui sostanzialmente si afferma che gli obiettivi di raccolta
differenziata fissati dalla legge “sono
abnormi rispetto alla reale capacità del sistema paese di conseguirli, almeno
nei tempi prefissati”, che “nella realtà ligure a causa di vincoli
socio-territoriali, clamorose inadempienze da parte degli Enti sovraordinati,
insufficiente sensibilizzazione e partecipazione dell’utenza, il raggiungimento
degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di un singolo comune è da
considerarsi – salvo casi particolari – tecnicamente infattibile”, e che
comunque la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata previsti
dalla legge avrebbe comportato per il Comune un esborso superiore al danno
erariale contestato;
3) che con DGC n. 138 del 2009 il Comune ha
approvato un programma di interventi di miglioramento ambientale avente tra gli
obiettivi specifici l’aumento delle “potenzialità del sistema di raccolta
differenziata” entro la fine del 2010, la predisposizione di un nuovo
capitolato d’appalto per la gestione del ciclo rifiuti e l’espletamento di una
gara per l’individuazione di un nuovo gestore;
4) Che il Comune ha sempre effettuato il
controllo della gestione dei rifiuti, con visite ispettive e attività di audit,
sia interne che esterne, per verificare l’esecuzione del contratto da parte
degli appaltatori e l’osservanza delle
procedure interne da parte degli uffici comunali;
Tutto
quanto sopra esposto dimostrerebbe, secondo gli amministratori convenuti, che sono
state poste in essere tutte le azioni possibili, tenuto conto dell’ordine di
priorità assegnato al sistema della raccolta dei rifiuti nell’ambito degli
interventi in materia ambientale, della
orografia del territorio comunale, delle
disponibilità finanziarie dell’Ente e del basso livello di sensibilità
riscontrato nella cittadinanza.
In
conclusione, quindi, non sarebbe ravvisabile nel comportamento degli stessi amministratori
alcuna condotta omissiva e/o negligente nell’esercizio delle funzioni dagli
stessi svolte nel corso degli anni 2006 – 2010 e, quindi, nessuna
responsabilità e nessun danno potrebbero essere loro ascritti.
Si
è costituito, con memoria difensiva, anche l’ing. Franco Canovi, responsabile
del Settore Ambiente del Comune di Recco.
Chiamato in giudizio per avere omesso di
assumere qualsivoglia iniziativa di sua competenza volta al rispetto da parte
del gestore del servizio di igiene urbana delle percentuali minime di raccolta
differenziata previste dalla legge, nonché di promuovere eventuali
provvedimenti di Giunta in ordine ad azioni nei confronti dell’appaltatore per
indurlo al corretto adempimento delle clausole contrattuali, il convenuto si è
difeso sostenendo:
1)
che le amministrazioni comunali hanno incontrato difficoltà oggettive nel raggiungimento
delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalle legge e che la
stragrande maggioranza dei comuni liguri non ha raggiunto le percentuali
previste;
2)
che il sistema di R.D. attraverso la collocazione di apposite “campane” è
rudimentale e che solo il diverso sistema di raccolta “porta a porta” rende
possibile effettuare una raccolta in grado di realizzare obiettivi quantitativi
prossimi a quelli fissati dalla normativa.
3)
che nel caso di specie sussistevano difficoltà interpretative del contratto
relativamente agli obblighi del gestore A.M.I.U. S.p.a in merito alla raccolta
differenziata;
4)
che anche se fosse stato contestato ad A.M.I.U. il mancato raggiungimento delle
percentuali fissate dalla legge, sarebbe stato impossibile imporre alla stessa metodologie
diverse di raccolta dei rifiuti, nel tentativo di raggiungere le elevate
percentuali fissate dalla normativa;
In
merito alla determinazione del danno il convenuto ha dedotto che la stessa deve tenere conto anche dei costi
aggiuntivi necessari per incrementare le percentuali di raccolta differenziata,
in particolare di quelli relativi all’attività di raccolta “porta a porta”, (i
costi operativi aumenterebbero, a suo dire, del 92% ed il costo del carburante
del 76%).
In
via subordinata, l’ing. Canovi ha dedotto che l’eventuale danno erariale
sarebbe comunque imputabile all’AMIU S.p.a., non avendo quest’ultima posto in
essere modalità di raccolta idonee allo scopo, pur essendo la stessa obbligata
a farlo ai sensi dell’art. 3 del contratto. Il convenuto ha chiesto, quindi,
l’integrazione del contraddittorio, con la chiamata in giudizio dei
responsabili dell’A.M.I.U. S.p.a., nonché di altri soggetti “possibili responsabili di omissioni di
vigilanza” o a conoscenza del mancato rispetto delle percentuali di legge, quali,
ad esempio,
In
ogni caso, secondo il convenuto, allo stesso non potrebbe essere imputata che
una esigua parte dell’intero danno, ben inferiore al 20% richiesto dal P.M.,
attesa la sua marginale responsabilità nella vicenda.
L’ing.
Canovi afferma, inoltre, di avere in data 14 dicembre 2012 contestato all’A.M.I.U.
S.p.a. il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata
legalmente previste, chiedendo alla stessa di rifondere al Comune il danno cagionato
con riferimento a tutto il periodo di operatività del contratto e che con
deliberazione n. 151 del 18 dicembre 2012
Essendosi,
tra l’altro, il rapporto contrattuale tra Comune ed AMIU concluso il 31 maggio
2010, il convenuto eccepisce, infine, che l’ultima parte di detto anno è
regolata dal contratto stipulato con IDEALSERVICE, nuovo gestore del servizio, cui
nel luglio del 2012 sono state contestate violazioni contrattuali per il mancato
raggiungimento delle misure della raccolta differenziata per il periodo giugno
– dicembre 2010, e che con determinazione del responsabile del servizio n. 125
del 22 novembre 2012 sono state disposte trattenute sulle spettanze dovute al
gestore nei mesi di giugno e settembre 2012 per il recupero dei maggiori oneri
di € 126.456,20 sopportati dall’Ente a causa dell’inadempimento contrattuale contestato.
Per
quanto riguarda la parte di danno richiesta a titolo di danno ambientale,
quantificato dalla Procura nel triplo dell’addizionale del 20% pagata dal
Comune nel periodo 1.7.2008 - 31.12.2010 la difesa dei convenuti mette in
dubbio innanzitutto che il conferimento di rifiuti in una discarica autorizzata
possa configurare danno ambientale, atteso che la stessa, proprio al fine di
evitare un tale danno, è dotata di sistemi idonei ad isolarla completamente dal
terreno.
Si
deduce, inoltre, che detta addizionale ha lo scopo di penalizzare il versamento
della quantità di rifiuti che si potrebbe evitare di conferire, ove si
raggiungessero le percentuali di R.D. fissate dalla legge, ma non ha carattere sanzionatorio.
Non sarebbe, pertanto, applicabile l’art. 314 del codice dell’ambiente che, per
la determinazione del danno ambientale, fa specifico riferimento alle sanzioni.
All’odierna udienza le parti hanno
ulteriormente illustrato le argomentazioni a sostegno delle rispettive domande,
concludendo come da verbale in atti.
Esaurita la discussione, la causa è
stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Va prioritariamente
affrontata la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale
sottesa alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di
altri presunti responsabili, avanzata dalla difesa dell’ing. Franco Canovi,
dirigente del Settore Ambiente e manutenzione del Comune.
Al riguardo si osserva che
ai sensi dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20, modificata dalla L. 20 dicembre
1996, n. 639, il principio della personalità e parziarietà che regola
l’istituto della responsabilità amministrativa (fatta eccezione soltanto per le
ipotesi di dolo e conseguente illecito arricchimento) impone al giudice,
nell'ipotesi di danno determinato da più persone, di valutare le singole
responsabilità e condannare “ciascuno per la parte che vi ha preso”,
attribuendo ai soggetti convenuti esclusivamente la quota di danno agli stessi
imputabile, (art. 1 - quater della legge n. 20 del 1994). Spetta, pertanto, al
Collegio pronunciarsi nel merito della riferibilità ai convenuti dell'integrale
somma agli stessi addebitata a titolo risarcitorio dalla Procura attrice,
ovvero ritenere dagli stessi dovuti una somma di minore importo proporzionata
al loro apporto nella determinazione del fatto dannoso, rimanendo,
a tale ultimo fine, ininfluente l’eventuale parte di responsabilità di altri
soggetti e risultando, quindi, non necessaria la presenza di questi ultimi nel
processo.
Non ricorrendo, pertanto,
nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102
c.p.c. - che presuppone l'unicità e l'inscindibilità del rapporto giuridico
sostanziale – la richiesta d'integrazione del contraddittorio deve essere
respinta.
2. L’ing. Canovi eccepisce,
inoltre, l’inattualità del danno di cui è causa, non essendo ancora decorsi i
termini per l’attivazione dinanzi al giudice civile dell’azione risarcitoria
nei confronti dell’A.M.I.U. per l’inesatta esecuzione del contratto, paventando
l’eventualità di un ingiustificato arricchimento del Comune, nell’ipotesi di
condanna al risarcimento del (medesimo) danno, sia dell’appaltatore del
servizio, citato per inadempimento contrattuale, sia degli odierni convenuti
con l’azione di responsabilità amministrativa.
L’eccezione non è fondata.
Nel caso di specie, i
requisiti della concretezza, della certezza e dell’attualità del danno
prospettato dalla Procura sono indubbiamente sussistenti, in quanto la perdita per il Comune non è semplicemente ipotetica,
il depauperamento patrimoniale a carico dell’Ente, costretto, secondo il P.M.
contabile, ad esborsi aggiuntivi conseguenti al mancato raggiungimento delle
percentuali minime di raccolta differenziata, si è
già effettivamente verificato in tutti i suoi elementi e la perdita, sussistente
al momento della proposizione della domanda, continua a sussistere al momento
della decisione (quanto meno quella relativa al periodo 2006 – 2010 primo
semestre).
In tale ipotesi, per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora detto danno sia, almeno in
parte, ascrivibile a colpa grave di chi è soggetto alla giurisdizione del
giudice contabile, «l’azione di
responsabilità amministrativa non può trovare ostacoli al proprio pieno
compimento né nell’adozione di strumenti alternativi, dei quali sia titolare
L’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti degli
amministratori esercitata dal P.M. contabile non nasce, infatti, nel caso in
esame, solamente dal mancato esercizio da parte degli amministratori
dell’azione risarcitoria nei confronti degli autori del fatto dannoso, ma dall’avere
essi stessi, con il loro colpevole antidoveroso comportamento contribuito al
verificarsi del danno.
L’eventuale concomitante
azione civile contro l’appaltatore, esercitabile dall’Amministrazione e l’azione
del P.M. contabile operano, pertanto, su piani del tutto distinti e sono reciprocamente indipendenti ed autonome, pur quando investono
un medesimo fatto materiale, (sul punto Cass. SS.UU. 21/10/2005, n. 20343;
25/11/2008, n. 28048 e 12/5/2009, n. 10856).
Mentre l’azione
civile promossa dall’amministrazione danneggiata tende all’accertamento del
danno conseguente a responsabilità contrattuale della controparte, l’azione del
P.M. contabile viene esercitata nell’interesse generale dell’ordinamento
all'osservanza della legge e alla corretta gestione dei mezzi finanziari
pubblici, nonché al corretto esercizio da parte dei pubblici dipendenti delle
funzioni loro affidate, e mira ad accertare quanta parte del danno causato alla
P.A. sia ascrivibile a colpa grave dell'amministratore, dell’impiegato pubblico
o del soggetto in rapporto di servizio con
3.
Passando al merito della vicenda descritta in narrativa, occorre verificare
la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità
amministrativa e cioè del danno arrecato alla pubblica amministrazione da
soggetti legati a quest’ultima da un rapporto di servizio, con una condotta
connotata da dolo o colpa grave, causalmente connessa con l'evento dannoso.
4. La sussistenza del
rapporto di servizio tra i convenuti e l'Amministrazione comunale danneggiata
appare pacifica, essendo questi ultimi tutti inquadrati nell’organizzazione
amministrativa del Comune di Recco, o in quanto titolari di incarichi politico -
amministrativi (Buccilli Gian Luca e Capurro Dario sindaci e Bersanetti Stefano
e Senarega Franco assessori) o in quanto legati all’Ente da un rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato ( Canovi Franco).
5. Con riferimento all’elemento oggettivo del danno pubblico,
occorre distinguere tra la parte di danno ascritta ai convenuti a titolo di
danno ambientale conseguente alla maggiore quantità di rifiuti versati in
discarica e la parte di danno derivante dai maggiori costi affrontati dal
Comune per il conferimento di una maggiore quantità di rifiuti indifferenziati.
6. Il Collegio non ritiene sussistente il danno di € 81.771,00, contestato dalla Procura quale
danno all’ambiente conseguente alla maggiore quantità di rifiuti versati in
discarica.
Il danno all’ambiente è definito dall’art. 300, comma 1, del
D.Lgs. n. 152/2006 quale “deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o
dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Tale norma riporta in termini
puntuali la nozione comunitaria di danno ambientale, specificando che
quest’ultimo consiste nel deterioramento, in confronto delle condizioni
originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla
normativa nazionale e comunitaria, alle acque interne, alle acque costiere ed a
quelle ricomprese nel mare territoriale, al terreno, mediante qualsiasi contaminazione
che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla
salute umana.
Ciò che rileva ai fini della
configurabilità oggettiva del danno ambientale è, dunque, l’incremento
dell’inquinamento rispetto alle condizioni originarie, incremento che nel caso
in esame non sembra essersi verificato, atteso che nella discarica,
regolarmente autorizzata, sono stati versati rifiuti in quantità maggiore
rispetto a quelli che si sarebbero prodotti con una raccolta differenziata
effettuata nelle misure previste dalla legge, ma non maggiormente inquinanti
rispetto a quelli che la stessa discarica, in base alle sue caratteristiche
costruttive e operative, era destinata ad accogliere.
7. La valutazione della sussistenza
della parte di danno derivante dai maggiori costi affrontati dal Comune per il
conferimento in discarica di una maggiore quantità di rifiuti indifferenziati postula,
invece, la ricostruzione del quadro normativo vigente in materia nel momento della
realizzazione dei fatti dannosi contestati agli odierni convenuti.
In materia di rifiuti, il
diritto comunitario ha imposto agli Stati membri, attraverso le direttive del
Consiglio n. 91/156/CEE del 18/3/1991 e 99/31/CE del 26 aprile 1999, l’obbligo di adottare
tutte le misure necessarie ad assicurare il recupero o lo smaltimento degli
stessi senza pericolo per la salute dell’uomo e senza l'uso di procedimenti o
di metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, vietandone nel
contempo l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato.
8. Il decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22 che, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, di attuazione della delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 per
il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale, ha costituito la normativa quadro sulla gestione dei rifiuti,
prevede, in attuazione della citata direttiva europea 91/156/CEE, l’adozione
di un sistema di raccolta differenziata idoneo a consentire la drastica
diminuzione dei rifiuti avviati in discarica e la realizzazione di un modello alternativo di smaltimento i cui punti
qualificanti sono il riciclo dei materiali, il compostaggio della frazione
organica e il collocamento in discarica (o termovalorizzazione) del solo residuo.
9. Lo stesso decreto n.
22/1997 ha provveduto ad individuare le funzioni amministrative che in materia
di raccolta differenziata competono a ciascun livello di governo, centrale, regionale,
provinciale e comunale, attribuendo allo Stato il compito di indicare i criteri
generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta (art. 18, comma 1°,
lettera m), alle Regioni la
funzione di provvedere alla “regolamentazione
delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata
di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti
vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti”
(art. 19, comma 1°, lettera b),
alle Province la cura dell'organizzazione delle attività di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23 (art. 20, comma 1°, lettera g) e ai Comuni il compito di stabilire
“le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi” (artt. 21, comma 1°,
lettera c, e 23, co. 3).
10. Per dare maggiore concretezza
all’obiettivo di un utilizzo razionale ed economicamente vantaggioso dei rifiuti,
il predetto decreto ha anche disposto (art. 24) che in ogni Ambito Territoriale
Ottimale (A.T.O.) la raccolta differenziata degli stessi venga assicurata in
misure percentuali minime del 15% entro due anni dall’entrata in vigore del
decreto stesso, del 25% entro quattro anni e del 35% dal sesto anno (percentuali
successivamente fissate dall’art. 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e dall’art.
1, comma 1108, della legge n. 296/2006 nella misura del 35% entro il 31
dicembre 2006, del 40% entro il 31 dicembre 2007, del 45% entro il31 dicembre 2008, del 50%
entro il 31 dicembre 2009, del 60% entro il 31 dicembre 2011 e del 65% entro il
31 dicembre 2012).
L’art. 205, comma 3, del D.Lgs.
n. 152/2006, inoltre, al fine di penalizzare il conferimento in discarica dei
rifiuti e di rafforzare i previsti
obblighi di raccolta differenziata, ha introdotto, in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla legge, un’addizionale del
20% al tributo dovuto per il conferimento, da applicarsi nei confronti dell’A.T.O.
con successiva ripartizione dell’onere tra quei Comuni del territorio che non abbiano
raggiunto le prescritte percentuali minime.
Sempre agli stessi fini, il
conferimento dei rifiuti in discarica è stato, inoltre, gravato, ex art. 40
della L.R. 21 giugno 1999, n. 18, da un onere di 0,008 euro al Kg. e da un
onere ulteriore, previsto dall’art. 7 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 per il
pretrattamento dei rifiuti, fissato dalla Giunta regionale ligure in 0,01 euro
al Kg.
11. Il nuovo impianto
normativo fonda la propria ratio
nel fatto che “la raccolta differenziata
svolge un ruolo rilevante e prioritario nel sistema di gestione integrato dei
rifiuti, in quanto consente sia di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare
allo smaltimento, sia di condizionare positivamente l’intero sistema di
gestione, garantendo: a) la valorizzazione delle componenti merceologiche dei
rifiuti sin dalla fase della raccolta; b) la riduzione delle quantità e della
pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato,
individuando tecnologie più adatte di gestione e minimizzando l’impatto
ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; c) il recupero di
materiali e di energia nella fase del trattamento finale; d) la promozione di
comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti
significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo, a beneficio di politiche
di prevenzione e di riduzione” (deliberazione n. 6/2007/G della Sezione
centrale di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato).
Da un punto di vista strettamente
giuridico occorre, tra l’altro, evidenziare che in base all’articolo 1, comma 2, del legislativo 22/97, le disposizioni dello
stesso costituiscono principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione e, secondo il successivo comma 3, le
disposizioni di principio costituiscono, nei confronti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome aventi competenza esclusiva in materia,
norme di riforma economico - sociale.
12. Interpretando
correttamente le disposizioni normative in esame
Quest’ultimo, nella
consapevolezza della portata innovatrice del più volte citato decreto
legislativo n. 22/97 e del nuovo modello operativo, individua tra gli obiettivi
principali della gestione:
• il conseguimento dei
quantitativi di raccolta differenziata e riutilizzo previsti dal decreto legislativo 22/97, da intendersi come obiettivi
minimali del sistema, in un’ottica di progressivo
incremento;
• il tendenziale abbandono della
discarica come sistema di smaltimento;
• lo sviluppo del riutilizzo
e della valorizzazione del rifiuto come risorsa rinnovabile anche in campo energetico.
Obiettivo fondamentale del
piano regionale, i cui contenuti, per espressa previsione della citata L.R. n.
18/1999, “assumono efficacia vincolante
per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività
disciplinate dal presente Capo” è, in sintesi, quello di
massimizzare il recupero, potenziando, quindi, la raccolta differenziata, in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 22/97.
13. Dall'articolato quadro
normativo appena descritto emerge, ad avviso del Collegio, l'obbligo ricadente sulle
singole amministrazioni comunali di attuare le prescrizioni legislative in
materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e di garantire,
indipendentemente dal soggetto cui è materialmente affidato il servizio di
raccolta dei rifiuti urbani, il rispetto delle percentuali minime previste
dalla legge. La fissazione di soglie
minime della raccolta differenziata risulta, infatti, necessaria ai fini del
raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore, oltre che della
credibilità del sistema stesso, e l’adempimento del dettato normativo non può
non costituire un puntuale e inderogabile obbligo per le amministrazioni, la
cui violazione viene, infatti, “sanzionata” con aggravi di costo per lo
smaltimento a carico dei Comuni inadempienti.
A tal proposito il contratto
stipulato tra il Comune di Recco e l’A.M.I.U. S.p.a. nel 2003 prevedeva specifiche prescrizioni in materia,
obbligando il gestore del servizio (art. 2) alla “raccolta differenziata di
frazioni di rifiuti (vetro, carta e cartone, alluminio, plastica, legno,
ramaglie, ingombranti lignei, ingombranti metallici, batterie esauste) nonché
di “pile esaurite e farmaci scaduti”,
attività inclusa tra i “servizi
istituzionali continuativi programmati e compensati in ragione di un
corrispettivo forfetario”, annualmente adeguato in base all’indice ISTAT,
da gestire nel rispetto “del D.Lgs. 22 del 1997 e s.m.i. e degli altri
provvedimenti normativi nazionali vigenti in materia”, “delle disposizioni del Regolamento comunale
sul servizio rifiuti e della Carta dei Servizi;”, nonché “di
ogni altra disposizione nazionale, regionale e comunale, comunque applicabile
ai servizi” (art. 3 del contratto).
L’art. 9 del contratto stabiliva, inoltre, che
“AMIU si obbliga ad applicare gli
standard di qualità (omissis. . . )
che risulteranno fissati da disposizioni normative applicabili ai servizi
stessi.”, tra i quali necessariamente rientra anche la percentuale minima
di raccolta differenziata annuale.
L’osservanza delle previsioni del decreto n.
22/97 e segnatamente dell’art. 24 relativo alle percentuali minime di raccolta
differenziata, da realizzare secondo scaglioni progressivi annuali, costituiva,
pertanto, adempimento inderogabile del gestore, posto a tutela di un interesse
generale e, sicuramente, prevalente rispetto a quello vantato dalle stesse
parti.
14. Il
mancato rispetto delle predette disposizioni, con realizzazione della raccolta
differenziata in misure significativamente inferiori a quelle previste dal
citato art. 24 del decreto n. 22/97, ha comportato a carico del Comune il
pagamento di oneri aggiuntivi per il conferimento in discarica del materiale
che avrebbe dovuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata
ed ha, pertanto, arrecato al Comune di Recco un danno patrimoniale conseguente.
Detto danno, applicando alla quantità di rifiuti risultante
dalla differenza tra la percentuale di R.D. realizzata e quella minima prevista
dalla legge, la “tariffa per lo smaltimento dei rifiuti”, il tributo speciale,
l’addizionale del 20%, l’onere ex art.
Avendo l’Ente provveduto al recupero dei maggiori oneri di €
126.456,20 sostenuti nell secondo semestre del 2010 per il versamento in
discarica dei rifiuti eccedenti, con trattenuta di pari importo sulla
fatturazione relativa al servizio prestato dalla IDEALSERVICE nei mesi di
giugno e settembre 2012, come da deliberazione del responsabile del Settore
Ambiente n. 125 del 22 novembre 2012, il danno relativo all’anno 2010, va ridotto
ad € 145.395 ed il danno complessivo ad € 1.044.546.
Deve a tal proposito respingersi la richiesta di
sospensione del giudizio, per la parte relativa al risarcimento del danno da
parte di IDEALSERVICE, avanzata in via subordinata dalla Procura attrice, in
udienza, avendo l’Ente posto in essere la procedura prevista dall’art. 15 del
contratto di servizio per il recupero, nei confronti del gestore, delle
penalità relative al mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta
differenziata e proceduto, in via di autotutela, con l’adozione della predetta
deliberazione n. 125/2012 da parte del responsabile del Servizio Ambiente e
manutenzione.
15. Inconferenti appaiono i tentativi della difesa di dimostrare
l’insussistenza del danno in questione, asserendo che la diminuzione dei costi conseguente
alla minore quantità di rifiuti da versare in discarica sarebbe stata vanificata
da un incremento degli oneri necessari per effettuare una raccolta più
efficace.
Nel caso di specie, infatti, anche ad ammettere che una raccolta
differenziata effettuata con metodi più incisivi rispetto alle semplici
“campane stradali” comporti costi maggiori rispetto a quelli sostenuti per il
versamento in discarica dei rifiuti tal quali, (in realtà non risulta,
assolutamente dimostrato, nel dibattito sui costi “reali” della raccolta
differenziata acceso da diversi anni, che un sistema di raccolta differenziata
abbia sempre costi superiori a quelli di raccolta indifferenziata), non può non
evidenziarsi che i maggiori costi sarebbero stati a carico dell’AMIU,
contrattualmente obbligata, a fronte del corrispettivo pattuito, alla gestione
del servizio con modalità tali da realizzare le percentuali fissate dalla legge,
mentre il Comune avrebbe avuto solo i vantaggi derivanti dai minori costi per
il versamento in discarica di una minore quantità di rifiuti indifferenziati.
Il danno per il Comune è, pertanto, da ritenersi integralmente corrispondente
all’aggravio di costo sostenuto per aver dovuto versare in discarica una maggiore
quantità di rifiuti.
16. Il danno descritto deve ritenersi in parte ascrivibile al
comportamento tenuto dai convenuti amministratori comunali in carica nei
diversi periodi considerati, nonché dal responsabile del Settore ambiente e
manutenzione del Comune, ing. Franco Canovi, tutti preposti, per la funzione
esercitata nell’ambito dell’Ente, all’organizzazione del sistema integrato dei
rifiuti ed alla vigilanza sul corretto espletamento del servizio da parte del
gestore.
Incontrovertibile conferma dell’esistenza di
tali obblighi si ricava da quanto stabilito dagli artt. 50 e 54 del D.lgs.
267/2000, che attribuiscono al sindaco il compito di sovrintendere al corretto
funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, con il conseguente dovere
giuridico di attivazione delle opportune misure correttive d'intervento in caso
di violazione di legge, irregolarità e disfunzioni.
Spettano analogamente all’assessore specifici
poteri finalizzati al corretto funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti relativi al settore cui lo stesso risulta formalmente
preposto e rispetto al quale questi si trova nella medesima posizione del
sindaco delegante.
Incombe, conseguentemente, sull’assessore un
obbligo giuridico determinato e puntuale di assumere tutte le iniziative
necessarie nelle questioni di propria competenza, di impartire opportune ed
idonee direttive agli organi amministrativi competenti o di esercitare poteri
di impulso nei confronti degli altri organi decisionali (in termini, Sez. Giur.
Liguria, sentenza n. 414/2002).
17. Competeva, pertanto, in primo luogo ai
Sindaci Buccilli Gian Luca e Capurro Dario, quali organi responsabili
dell’amministrazione del Comune, attivare i poteri di indirizzo, di vigilanza e
di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali
esecutive, previsti dallo Statuto dell’Ente (art. 23, comma 2), per assicurare
la realizzazione degli obiettivi legislativamente indicati in materia di
raccolta differenziata.
Spettava, inoltre, ai convenuti Bersanetti Stefano,
nominato componente della Giunta comunale con l’incarico di sovraintendere al
funzionamento dei Settori di attività Ambiente, manutenzione e tutela del
Territorio con atto sindacale del 1 luglio 2004 e Senarega Franco, nominato
componente della Giunta comunale con l’incarico di sovraintendere al
funzionamento dei settori di attività Ambiente, manutenzione e viabilità con
atto sindacale del 23 giugno 2009, esercitare, in qualità di assessori pro
tempore con delega specifica, gli stessi poteri di indirizzo, vigilanza e
controllo nei confronti delle strutture amministrative preposte alla gestione
del servizio di che trattasi ed assicurarsi che le disposizioni normative
dettate dal legislatore nella specifica materia della raccolta differenziata fossero
puntualmente osservate dall’appaltatore.
Dagli atti di causa risulta, invece, che i
sindaci e gli assessori convenuti non solo abbiano continuativamente sottovalutato
il problema ed omesso di richiedere al gestore l’esatto adempimento del
contratto in merito alla raccolta differenziata, ma abbiano addirittura agito
come se le norme relative alle percentuali minime obbligatorie di detta raccolta,
fissate dal legislatore per i vari anni, non esistessero.
Pur affermando nelle proprie difese che la tutela
dell’ambiente è sempre stata una priorità per gli amministratori del Comune, dalla
dichiarazione di politica ambientale e dall’analisi predisposta
dall’Amministrazione comunale ed allegata alla delibera di Giunta n. 130 del
2005, risulta, infatti, che all’obiettivo della raccolta differenziata dei rifiuti è stato attribuito un “livello basso
di priorità, pur indubbiamente importante ma non pressante ed urgente” e che
lo stesso è stato rimandato ad una fase successiva del progetto ambientale.
Gli amministratori non hanno,
inoltre, disposto un’adeguata informazione agli utenti circa i vantaggi della
raccolta differenziata per l’ambiente e la salute, (come richiesto anche
dall’art. 23 del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana) e la
necessità di un coinvolgimento attivo degli stessi per una efficace gestione
del servizio, astenendosi dal prescrivere azioni concrete ai medesimi e dal
predisporre opportuni controlli e conseguenti strumenti sanzionatori.
Il verbale di riesame effettuato in data 30
giugno 2008 dalla Direzione per la verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza
del sistema di gestione ambientale del Comune di Recco (presenti i convenuti Buccilli,
Bersanetti e Canovi) conferma la sostanziale disattenzione degli amministratori
nei confronti del dettato normativo circa il raggiungimento di livelli minimi di
raccolta differenziata.
Viene, infatti, individuato quale obiettivo
specifico l’aumento della “potenzialità
del sistema di raccolta dei rifiuti differenziati” ma viene fissato quale
traguardo finale da raggiungere nel dicembre 2007 “il 15% della raccolta differenziata”, a fronte di un obiettivo
fissato dalla legge per il 2006 del 35%, innalzato per il 2007 al 40% dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), pena diffida della Regione e
nomina di commissario ad acta in quegli ambiti territoriali all’interno dei
quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti pari alle
percentuali minime del 40% entro il 31.12.2007, del 50% entro il 31.12.2009 e
60% entro il 31.12.2011.
In quella stessa sede, nonostante gli
evidenti scarsi risultati del sistema in atto, si esprime una valutazione “soddisfacente e positiva” in merito al rispetto
delle prescrizioni in materia ambientale ed in particolare della disciplina dei
centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
La gestione delle attività viene ritenuta “soddisfacente e positiva” anche nel successivo verbale della Direzione
del 9 ottobre
Nello stesso verbale viene riproposto come
obiettivo specifico l’aumento delle “potenzialità
del sistema di raccolta differenziata” e fissato quale traguardo finale la
percentuale del 50% entro la fine del 2010, attraverso la redazione di un nuovo
capitolato di appalto per la gestione del ciclo rifiuti e l’avvio della gara di
appalto per l’individuazione del nuovo gestore, ma nel successivo esame della
situazione in data 29 ottobre 2010, l’obiettivo del 50%, (rimasto puramente
teorico), viene rinviato al dicembre 2012.
A fronte delle inefficienze e del mancato
raggiungimento di apprezzabili risultati nel conseguimento degli obiettivi di
legge, con alterazione dell'equilibrio tra le parti negoziali, atteso che
l’AMIU, pur non rispettando le clausole contrattuali sulla raccolta
differenziata, continuava a percepire integralmente il corrispettivo
contrattualmente stabilito, gli amministratori sono stati, quindi,
colpevolmente silenti, astenendosi dal disporre rilievi circa il mancato
raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla legge e tollerando in modo inescusabile un inesatto adempimento del contratto, senza
richiedere allo stesso
gestore l’adozione di misure in grado di assicurare una migliore separazione
dei rifiuti (ad esempio, introducendo un sistema anche parziale di raccolta
porta a porta, oppure ricorrendo all’istallazione di sistemi di sorveglianza in
prossimità delle zone ove i contenitori destinati alla raccolta dei diversi
materiali erano posizionati, introducendo sistemi premiali nei confronti del
gestore e dei cittadini – utenti del servizio, idonei ad incentivare
comportamenti più virtuosi (Sezione giurisdizionale Campania Sent. n. 1041 del 10 giugno
2011).
Gli stessi
amministratori hanno, anzi, contribuito alla violazione dell’obbligo di legge
e alla concretizzazione del danno patrimoniale, fissando negli atti di verifica
dell’andamento del servizio obiettivi di gran lunga inferiori a quelli previsti
dalla legge stessa.
Il controllo sull’operato dell’appaltatore
avrebbe dovuto essere peraltro effettuato con particolare attenzione, atteso
che mentre per il Comune i risultati della raccolta differenziata costituivano dati
essenziali per la valutazione della politica ambientale, da sottoporre a
costante monitoraggio, stante anche la previsione legale di obiettivi annuali
il cui mancato conseguimento comportava per l’ente locale maggiori esborsi,
l’interesse di AMIU alla raccolta differenziata non poteva essere certamente
pressante, sia per la mancata previsione contrattuale di strumenti premiali ed
incentivanti nei confronti dell'assuntore del servizio, sia perché l’A.M.I.U. secondo
l’art. 18, commi 1 e 2, del contratto, provvedeva allo smaltimento dei rifiuti
avvalendosi del proprio impianto di Scarpino, con addebito al Comune del
corrispettivo del conferimento in discarica, in aggiunta al corrispettivo pattuito
per i servizi resi. In detta situazione, un incremento delle percentuali di
raccolta differenziata avrebbe comportato per l’AMIU, ceteris paribus, un
probabile aumento dei costi ed una diminuzione dei corrispettivi a causa della
minore quantità di rifiuti indifferenziati conferiti.
18. Per quanto riguarda,
invece, il ruolo dell’ing. Canovi, la specifica competenza in qualità di
responsabile del Settore Ambiente e manutenzioni, avrebbe richiesto una attenta
attività di verifica sulle modalità di esecuzione del servizio da parte
dell’appaltatore e, accertate le inadempienze, l’adozione diretta o indiretta
(a seguito di segnalazione agli organi politico-amministrativi) di interventi
incisivi finalizzati al rispetto da parte dell’A.M.I.U delle prescrizioni di
legge in materia di raccolta differenziata, come richiesto dal contratto
(art.3).
Ai sensi dell’art.
107 del T.U.E.L., spettano, infatti, ai dirigenti tutti i compiti di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, oltre alla direzione di uffici e
servizi, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi non rientranti
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo proprie degli
organi di governo, essendo direttamente responsabili, in via esclusiva, della
correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
L’ing. Canovi non ha mai
assunto alcuna iniziativa in proposito e nei rapporti di verifica ispettiva non
ha mai evidenziato irregolarità e violazioni di legge nella erogazione del
servizio da parte del gestore. Le stesse verifiche si sono concretizzate, tra
l’altro, in adempimenti burocratici assolutamente irrilevanti ai fini del
controllo sulla gestione del servizio, limitandosi ad evidenziare compilazioni
di formulari e possesso di manuali, di copie di rapporti, di registri etc.
Parte del danno deve essere,
pertanto, addebitata all’ing. Canovi, in quanto causalmente derivante dalla
omissione di attività che avrebbero dovuto essere doverosamente poste in essere
dallo stesso funzionario.
20.
Inapplicabile appare, a tal proposito, l’esimente di cui all’art. 1 della
legge n. 20/1994, invocata dagli Amministratori comunali evocati in giudizio, secondo
la quale sono esonerati da responsabilità gli organi politici che, in buona
fede abbiano approvato o dato l’assenso all’operato degli uffici tecnici.
Nel caso di specie, infatti,
secondo giurisprudenza consolidata e pacifica, la suddetta scriminante non è applicabile,
rientrando i comportamenti omessi (atti di indirizzo politico e di controllo in
materia ambientale) nelle competenze specifiche dei suddetti amministratori (Sez.
Giur. II Centr., sentenze n. 29/A/1999 e n. 303/A/2003; Sez. Giur. Lazio,
sentenza n. 2087/2005; Sez. Giur. Lombardia, sentenza n. 323/2003).
21. Prive di
pregio sono anche le argomentazioni difensive che fanno appello, in funzione
scriminante, ai comportamenti di altri Comuni della zona che parimenti non
avrebbero raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata.
E’ agevole
osservare a tale proposito che gli eventuali comportamenti contra legem di
altri soggetti non possono certamente costituire esimente per coloro che
comunque pongono in essere comportamenti altrettanto antidoverosi.
Per quanto poi attiene alla “indiscutibile irrealizzabilità” delle
percentuali di R.D. previste dalla legge, sostenuta dalla difesa del Canovi
nella memoria del 21 febbraio 2013, basta osservare che numerosi sono i Comuni,
in ogni parte del Paese, che realizzano percentuali di R.D. anche superiori a
quelle minime previste dalla legge e che nella stessa Liguria l’Osservatorio
Regionale sui Rifiuti ha evidenziato che alcuni comuni, con interventi
efficaci, hanno raggiunto ottimi
risultati di raccolta differenziata, superando la percentuale del 45% e centrando,
quindi, l’obiettivo previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, con casi di eccellenza
dove l’introduzione di sistemi domiciliari della raccolta ha determinato
incrementi di assoluto rilievo e risultati in linea con le realtà più virtuose
a livello nazionale (ad esempio, il 75,44% del Comune di Garlenda, il 72,81% di
Noli, il 64,07% di Villanova d’Albenga, il 61,02% di Pietra Ligure, il 56,41%
di Camporosso, il 45,70% di Casarza Ligure etc.).
22. Per quanto attiene alla determinazione del danno da
addebitare ai convenuti, il Collegio osserva che il danno complessivo di €
1.044.546,00 corrisponde ai maggiori costi di € 756.581,00, sopportati dal
Comune per il versamento in discarica di rifiuti eccedenti negli anni dal 2006
al primo semestre del 2009 (187.130 + 206.233 + 230.271 + 132.547), durante la
permanenza in carica del sindaco Buccilli e dell’assessore Bersanetti, e di €
287.965,00 sopportati dal Comune allo stesso titolo nel secondo semestre del 2009 (142.570) e nel
primo semestre del 2010 (145.395, tenuto conto che degli esborsi originari di €
271.851, sono stati oggetto di recupero € 126.456, come sopra specificato),
durante la permanenza in carica del sindaco Capurro e dell’assessore Senarega.
Le osservazioni fin qui evidenziate mettono, però, in luce che
il danno suddetto è attribuibile ai comportamenti gravemente colposi dei
convenuti solo in parte. Significativo rilievo causale hanno, infatti, avuto nella
determinazione del danno le inadempienze contrattuali del gestore, oltre che il
concorso di colpe che il Collegio ritiene possano ricondursi anche ad altri
soggetti, non citati in giudizio (come, i componenti della Giunta che,
certamente a conoscenza dei deludenti risultati conseguiti in materia di
raccolta differenziata, non foss’altro per la pubblicazione dei dati relativi da
parte dell’Osservatorio sui rifiuti, non hanno assunto pertinenti iniziative di
loro competenza in proposito).
Il Collegio ritiene, pertanto, che alle condotte degli odierni
convenuti sia da attribuire, nella determinazione del danno subito dall’Ente,
un ruolo di efficienza causale più contenuto rispetto a quello prospettato
dalla Procura attrice nell'atto di citazione a giudizio e che il danno stesso
sia a loro ascrivibile nella misura equitativamente determinata del 25%,
corrispondente ad euro 261.136,00, di cui €
Tenuto conto, inoltre, del
contesto generale nel quale i convenuti hanno operato, caratterizzato dal
complesso quadro normativo in materia di rifiuti e dalle articolate modalità
operative di attuazione da parte dei diversi centri decisionali, a volte contrassegnate
da confusione e incertezza, contesto che rendeva certamente più difficoltosa
l’organizzazione di un sistema integrato di rifiuti e la ricerca e
l’individuazione di un modello gestionale adeguato alle esigenze dell’Ente, il
Collegio ritiene opportuno fare uso del potere riduttivo dell’addebito ex art. 1, comma 1
bis, della legge n. 20/1994, apportando un temperamento nella
misura del 30% al risarcimento del danno come precedentemente determinato.
Di tale danno devono essere
chiamati a rispondere, tenuto conto dell’apporto causale di ciascuno di essi, i
sindaci e gli assessori pro tempore nella misura del 40% ciascuno, e, pertanto,
BUCCILLI Gian Luca e BERSANETTI Stefano nella misura di € 52.960,00 ciascuno
(189.145,00 X 40% - 30%) e CAPURRO Dario
e SENAREGA Franco nella misura di € 20.157,00 ciascuno (71.991,00 X40%
-30%), nonché il responsabile del Settore Ammbiente e manutenzione del Comune
ing. Franco Canovi nella rimenente parte del 20%, pari ad € 36.559,00
(189.145,00 X 20% - 30% + 71.991,00 X 20% -30%).
Alle somme dovute,
rivalutate a causa della loro natura di debito di valore, dovranno essere aggiunti gli
interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
decisione.
Le
spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dei
responsabili secondo il principio della
soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c.
P.Q.M.
Sulle somme così liquidate sono
dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla pubblicazione
della sentenza, oltre alle spese legali che si liquidano in € 3.978,46
(tremilanovecentosettantotto/46).
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 13 marzo 2013.
L’estensore Il Presidente
f.to Pietro Maltese f.to Luciano Coccoli
Depositata in
Segreteria 27 maggio 2013
Il Direttore della Segreteria
f.to Carla Salamone