Mozione della città di Matera per il divieto di materiale monouso per gli alimenti.
ORDINANZA n° 421 del 23/12 /2010
Il S I N D A C O DI M A T E R A
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L’INCREMENTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE.
DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SACCHETTI DI PLASTICA.
DIVIETO DI USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON
BIODEGRADABILI IN OCCASIONE DI FESTE PUBBLICHE E SAGRE
Premesso :
. che la Legge Finanziaria 2007, art. 1 comma 1130, 1131, 1132 promuove l’individuazione
di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per
l’asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e
dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
. che il Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006, recante “norme in materia ambientale”
nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono tra l’altro le
modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata
nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;
. che l’utilizzo di shopper di plastica non biodegradabile per la spesa provoca anche gravi
inconvenienti per il recupero dei rifiuti organici umidi in sede di raccolta differenziata;
. che è necessario ed opportuno mantenere ed incrementare gli standard qualitativi e di
vivibilità cittadina nella quale uno dei maggiori inconvenienti all’ambiente viene arrecato
dall’utilizzo di borse e contenitori di plastica non biodegradabili;
. che ogni anno in Italia oltre 4 miliardi di buste di plastica non biodegradabile finiscono tra i
rifiuti, con grave danno per l’ambiente, tenendo conto che tale quantità corrisponde ad
un’immissione in atmosfera di circa 200 mila tonnellate di C02;
. che gli shopper (buste/borse per la spesa), nella maggior parte dei casi, sono realizzati in
materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e non biodegradabile;
. che tali criteri sono fissati dai seguenti standard europei: UNI EN 13432 - ;
. che in Italia la Direttiva EN 13432 assume la denominazione UNI EN 13432 - 2002, e
risolve gli equivoci sull’interpretazione dei termini quali biodegradazione, materiali
biodegradabili, compostabilità ecc., frequentemente mal utilizzati risolvendo il problema
definendo le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito
“compostabile”;
. che il comma 1129, art.1, della Legge n. 296 del 27.12.2006, sancisce la istituzione di un
“programma sperimentale per la riduzione progressiva della commercializzazione dei
sacchetti di plastica non biodegradabili, al fine di giungere al definitivo divieto entro il 1°
gennaio 2011”, al fine altresì di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Protocollo di Kyoto e di messa in regola rispetto alla direttiva EN13432 - 2002;
. che l’Articolo 182-ter del d.lgs 152/2006, introdotto dall’art. 9 del D.lgs 3 dicembre 2010 n.
205 ha stabilito che “La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con
contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma
UNI EN 13432-2002”.
Individuate
• le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:
1. gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, presenti ed
operanti sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza,
non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non
biodegradabile e compostabile;
2. gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti la
propria attività sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente
ordinanza, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente, sacchetti per la spesa
monouso in materiale biodegradabile e compostabile conformi agli standard indicati dalle
norme UNI EN 13432 - 2002;
3. cittadini residenti nel Comune di Matera, a decorrere dalla data di efficacia della presente
dovranno utilizzare, per la raccolta separata dei rifiuti organici esclusivamente sacchetti
monouso, ovvero borse riutilizzabili, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN
13432 - 2002 in materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta o tela o fibre
naturali;
4. vietare, nel Comune di Matera, a decorrere dalla data di efficacia della presente, la
distribuzione, la vendita e la produzione di shopper non conformi alla UNI EN 13432 –
2002;
5. vietare l’uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di
feste pubbliche e sagre.
• Vista la Legge n.296 del 27.12.2006, art.1, commi 1129 e 1130;
• Visto l’art. 182-ter del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.lgs n. 205 del 3/12/2010;
• Vista la norma UNI EN 13432 - 2002;
• Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.50,comma 4 in materia di autorità sanitaria locale;
• Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.50, comma 5, in materia di ordinanze “contingibili e urgenti” in
ordine ad emergenze legate alla tutela dell’igiene e salute pubblica;
• Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.7, in materia di potere sanzionatorio degli Enti Locali;
O R D I N A
. a tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande,
presenti ed operanti sul territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante che, a
decorrere dal 1 gennaio 2011, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa
monouso in materiale non biodegradabile e compostabile;
. a tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande,
esercenti la propria attività sul territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante che,
a decorrere dal 1 gennaio 2011, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente,
sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile e compostabili conformi
agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 - 2002;
. con decorrenza dal 1 gennaio 2011 è ammesso, nel Comune di Matera, esclusivamente
l’uso, la distribuzione, la vendita e la produzione di sacchetti biodegradabili e
compostabili conformi alla UNI EN 13432 - 2002;
. i cittadini residenti nel Comune di Matera, a decorrere dal 1 gennaio 2011, utilizzino
per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani, esclusivamente, sacchetti
monouso in materiale biodegradabile e compostabili conformi agli standard indicati
dalle norme UNI EN 13432 2002;
. è fatto divieto, nel Comune di Matera, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’uso dei
contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili e compostabili in occasione di
feste pubbliche e sagre;
. che con decorrenza dal 1 marzo 2011 tutte le attività commerciali del settore
alimentare, sia a posto fisso che itinerante, potranno distribuire ai clienti
esclusivamente sacchetti per la spesa biodegradabili e compostabili conformi alla UNI
EN 13432 – 2002 che abbiano ottenuto il Marchio compostabile C.I.C.
A V V E R T E
. che ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ( venticinque/00 ) a € 500,00 ( cinquecento/00 ), a
norma dell’art. 7- bis, del predetto D.Lgs. n° 267/2000, come introdotto dall’art. 16
della L. 16/01/2003 , n° 3;
. che i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta,
consistente nell’importo di Euro 50,00 ( cinquanta/00 ), pari al doppio del minimo, da
effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla
notificazione della violazione, ai sensi dell’ art. 16 della L. n° 689/81 ;
. che qualora il trasgressore che incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra
sia un esercizio commerciale, artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, si
procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.
D I S P O N E C H E
. gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati della effettuazione dei necessari
controlli e della applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori ;
. il presente provvedimento divenga esecutivo in data 01/01/2011.
. la presente Ordinanza sia notificata ai segg. Enti e Istituzioni :
- Prefettura / Uff. Territoriale del Governo di Matera
- Comando Carabinieri Matera
- Comando Polizia Municipale Matera
- Resp./le Dip./to Prevenzione – Serv. Igiene e Sanità Pubblica – A.S. Matera
- Agli Esercenti Attività Commerciali Matera
il presente atto sia trasmesso in copia ai segg. Enti e Istituzioni :
- Ministero dell’ Ambiente – ROMA
- Ministero della Sanità – ROMA
R E N D E N O T O
che, a norma dell’ art. 3 comma 4° della L. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, è
ammesso ricorso entro 60gg. dalla notifica e/o pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata, in alternativa, nel termine di 120gg. dalla notifica e/o pubblicazione, al
Presidente della Repubblica a mezzo ricorso straordinario, ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. n° 1199
del 24/11/1971 .
Dalla residenza Municipale, lì 23 dicembre 2010
Il Sindaco
Sen. Salvatore ADDUCE