Precisazioni sullo slittamento dei vincoli di legge per la raccolta differenziata

A) Lo slittamento dei termini per il raggiungimento dei vari scaglioni di R.D. contenuto nel DDL (disegno di legge C 2093) collegato alla legge sul Patto di stabilità 2014 che prevede una modifica dell'art. 205 T.U. 152/2006 NON è ancora stato approvato. Si trova da fine marzo all'esame della commissione della Camera. (Sotto vi incollo la relazione all'art. che prevede lo slittamento perché è molto chiara ed interessante sul ruolo dei Comuni nella gestione dei rifiuti).

B) Azienda speciale di diritto pubblico. 
Si può mantenere la dicitura, ma penso che, al momento, sia meglio non scendere nel dettaglio della sua composizione (tipo l'assemblea composta dai sindaci ecc.) e parlare genericamente di un assetto che preveda forme di partecipazione della popolazione e delle associazioni. Bisogna valutare anche la legislazione UE in materia di concorrenza: i sindaci saranno già presenti nella Conferenza d'ambito ed alcuni di essi si troveranno anche nelle aziende speciali che dalla Conferenza saranno incaricate del servizio. Inoltre è essenziale che l'azienda speciale non possa considerarsi il soggetto che va a rimpiazzare i consorzi.
Se qualcuno vuole approfondire, in rete, si trova lo Statuto dell'azienda speciale per la gestione dell'acqua a Napoli e l'assetto è molto diverso da quello proposto nella presentazione di ieri sera.
Ricordiamo poi che l'azienda speciale è stata l'anticamera della trasformazione in S.p.A. e che per avere una vera azienda pubblica bisognerebbe tornare alle vecchie municipalizzate che oggi non esistono più nella legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente disposizione differisce i termini per di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006.
Tale previsione è coerente con le disposizioni comunitarie che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero.
In tal senso, la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2016, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dal legislatore comunitario.
Lo slittamento dei termini si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge.

Tale modifica si rende necessaria anche alla luce dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013).
Le difficoltà nel perseguimento di tali obiettivi sono, in parte, imputabili ad alcune modifiche normative che nel corso degli ultimi anni hanno cambiato il regime delle competenze nella gestione dei rifiuti.

Allo stato attuale non è più l’ATO il soggetto responsabile di tali attività, bensì il Comune.
Difatti, per effetto di due recenti interventi normativi (art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge .22.12.2011, n.214 “Disposizioni urgenti per la crescita l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” e l’articolo 19 del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, con Legge 135/2012 “Spending Review”) ai Comuni compete l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l’avvio, lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani unitamente la riscossione dei relativi tributi.

Dal punto di vista ambientale il differimento dei termini consente una migliore programmazione degli interventi finalizzata a realizzare gli obiettivi di raccolta e di riciclaggio con evidenti risvolti sia occupazionali e sia sull’economia. 
Pertanto, le modifiche introdotte all’art. 205 sono mirate: a) ad individuare nel Comune il soggetto responsabile del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; b) a posticipare le date previste per realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata; c) ad abrogare i commi 1bis ed 1ter in quanto prevedono meccanismi per poter derogare al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei termini fissati dall’art. 205 vigente; d) modulare l’entità del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ( cd ecotassa) per poter premiare i Comuni che

Tipo di contenuto descrittivo: