Tarsu e Tia abbandonate: con la nuova tassa non ci saranno dubbi sull'IVA, ma sarà un grosso passo indietro.

Cassazione: la tariffa rifiuti (Tia) è un tributo e quindi non è soggetta a Iva

Milano, 13 marzo 2012 - Definitivamente chiusa (forse) la vicenda relativa alla natura tributaria o non tributaria della Tia, oggetto di innumerevoli interventi, contraddittori e talvolta confusi, da parte del Governo, dei Giudici e del Legislatore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2012, n. 3756 ha affermato in modo inequivocabile che gli importi pretesi dal Comune a titolo di tariffa di igiene ambientale (cd. Tia1, prevista e disciplinata dall'articolo 49, Dlgs 22/1997) non sono assoggettabili a Iva.
La sentenza della Cassazione mette fine a una diatriba che dura da quando è stata introdotta la tariffa integrata ambientale ad opera dell'articolo 238, Dlgs 152/2006 (cd. Tia2), che avrebbe dovuto abrogare e sostituire la Tia1; ciò non è mai avvenuto (nè mai avverrà, posto che dal 1° gennaio 2013 entrambi i tributi verranno sostituiti dal nuovo tributo comunale rifiuti e servizi previsto dall'articolo 14, Dl 201/2011 — cd. Res).
La ravvisata (dal Governo) identità tra le due tariffe è stata ripetutamente smentita e respinta dalla giurisprudenza: la Corte costituzionale prima (sentenza 238/2009) e la Cassazione ripetutamente poi (sentenze 14903/2010 e 25929/2011) hanno affermato la sostanziale identità tra la Tia1 e la Tarsu (entrambe, quindi, tributi), ma non quella tra Tia1 e Tia2.
documenti di riferimento

  • Sentenza Corte di Cassazione 9 marzo 2012, n. 3756
  • Sentenza Corte Costituzionale 24 luglio 2009, n. 238
  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2014/04/18/news/manfrin...


Tares o Tarsu o Res... quale nome?

L'Imu sulla prima casa, con cui hanno familiarizzato gli italiani, scomparirà sostituita dal primo gennaio 2014 dalla nuova tassa sui servizi comunali, che ingloberà anche la Tares, cioè l'imposta sui rifiuti. Non è ancora chiaro cosa accadrà, invece, all'Imu sulle seconde case e come si coordinerà con la service tax, che ovviamente sarà pagata anche dai propietari di tutte le abitazioni principali e non: bisogna aspettare la riforma complessiva dell'imposizione sugli immobili che sarà affrontata nella Legge di Stabilità.

Cos'è la tassa sui servizi comunali? Si tratta di un'imposta «federale» ispirata ai principi del federalismo fiscale, come approvati dalla commissione Bicamerale costituita ad hoc nella scorsa legislatura. La nuova tassa sostituirà la Tares, l'imposta diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, che però già per l'anno 2013 dovrà tenere conto del principio europeo «chi inquina paga», come spiegato nell'articolo 7 del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il testo stabilisce la commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio sui rifiuti. Quanto cambierà per le tasche dei contribuenti, i cittadini lo scopriranno nell'ultima rata: i Comuni predisporranno e invieranno il modello di pagamento del tributo secondo i nuovi regolamenti e le nuove tariffe.

Dal prossimo anno cosa accadrà con la tassa sui servizi? Ci sarà il rischio che i Comuni per far quadrare i conti alzino l'aliquota a piacere? Con la nuova Service Tax «viene preservata la capacità fiscale dei Comuni - ha assicurato il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni - ma sarà limitata verso l'alto autonomia di manovra sulle aliquote perché non si possano accrescere infinitamente». La nuova tassa avrà «due aspetti importanti - ha proseguito il ministro - la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi indivisibili». Due componenti in un'unica tassa. La componente sui servizi indivisibili sarà a carico «sia del proprietario sia degli occupanti, con ampio margine di manovra da parte dei Comuni».

Nel dettaglio, la componente della gestione dei rifiuti, sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote saranno commisurate alla superficie, i parametri saranno decisi dal Comune con ampia flessibilità e in misura da garantire la copertura integrale del servizio. Per la componente che andrà a coprire i servizi indivisibili, invece, il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale: sarà a carico sia del proprietario (perché, spiega il governo, i beni e i servizi pubblici concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile) e dell'occupante, dall'inquilino quindi in caso di locazione, dal momento che usufruisce dei beni e servizi locali. 
Solo con l'introduzione della tassa di servizio, cioè dal 2014, arriverà per le imprese l'attesa deducibilità dell'imposta sui beni strumentali, come i capannoni, o sui locali utilizzati dagli enti no profit.

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