Certificati verdi

La storia dei Certificati Verdi inizia nel 1999 (d.lgs 79/1999, cosiddetto decreto Bersani), con l’obbiettivo di indirizzare il mercato verso un uso maggiore di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, imponendo degli obblighi a carico dei produttori da fonti fossili ed incentivando con un "premio" i produttori da fonte rinnovabile (escluso gli impianti fotovoltaici già incentivati dal sistema Conto energia, gli impianti solari termici e geotermici a bassa temperatura).

In pratica i produttori da fonti fossili sono obbligati a trasformare annualmente una percentuale della loro produzione da fossile a rinnovabile. Se tali produttori non rispettano l’obbiettivo imposto, o lo fanno parzialmente, devono comprare Certificati Verdi in quantità corrispondente alla quota non raggiunta. Di contro, i produttori da fonti rinnovabili ottengono un numero di CV corrispondente a quanto prodotto, appunto, con fonte rinnovabile, e possono vendere tali certificati ai produttori che non hanno raggiunto l’obbiettivo richiesto.

Con il Dlgs 28/2011 viene fissata la fine del meccanismo dei Certificati Verdi. La data ultima è stata stabilita per il 31 dicembre 2012, con l’obbiettivo di transitare verso nuovi sistemi di incentivazione, di cui il DM del 6 luglio 2012 stabilisce le regole di transizione fino al 2016, quando i CV saranno rimpiazzati da una vera e propria tariffa (non ancora definita).

Con il decreto di luglio 2012, però, sono stati fatti rientrare nel meccanismo dei Certificati Verdi anche gli impianti che entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013, ma già in possesso dell’opportuna autorizzazione dal luglio 2012.

Qual è il periodo di utilizzo dei Certificati Verdi?

I CV rilasciati in un dato anno alla produzione di energia elettrica degli impianti, possono essere utilizzati per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 11 del decreto legislativo 79/1999, relativo anche ai successivi due anni.

Quali sono le principali novità introdotte dal DM del 6 luglio 2012 per i Certificati Verdi?

Le novità più significative, introdotte dall’articolo 20 del DM, sono le seguenti:

  • l’emissione a preventivo e il consuntivo annuale sono limitati ai soli impianti qualificati IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili) ibridi o alimentati a rifiuti;
  • le emissioni avvengono a partire dalle misure inviate mensilmente dai Gestori di Rete;
  • tutti i titolari di impianti qualificati IAFR dovranno presentare richiesta di abilitazione (per impianti già in esercizio) o richiesta di avvio all’incentivo (per gli impianti che non hanno ancora percepito Certificati Verdi e che risultino comunque già in esercizio a valle della verifica tecnica del referente della qualifica IAFR);
  • i CV vengono ritirati dal GSE con cadenza semestrale relativamente al 2012 e trimestrale a partire dai CV rilasciati sulla produzione dell’anno 2013.

Ampia spiegazione del decreto di luglio 2012 può essere trovata sul sito del GSE.


info tratte dai siti architetturaecosostenibile.it e gse.it