Legge regionale 22 novembre 1978, n. 69. Coltivazione di cave e torbiere. (B.U. 28 novembre 1978, n. 49)
La Regione Piemonte disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in
attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, l'attivita' di coltivazione delle cave e torbiere.
La Regione predispone il piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di
cave e torbiere, le cui indicazioni e previsioni inserite nei piani territoriali
con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 19 agosto 1977,
n. 43, e dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, concorreranno
con la specifica normativa regionale di settore a disciplinare la materia.
Le attivita' di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in
regime di concessione ai sensi della presente legge, nonche' le opere
autorizzate a norma del successivo art. 14, fino all'entrata in vigore dei piani
territoriali, sono soggette alle norme che seguono.
L'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e
17 comma 1°,19 e 21 della presente legge, salvo quanto e' previsto dai
successivi artt. 11, 13 e 17 comma 2°, e' delegato ai Comuni, i quali provvedono
con deliberazione dei rispettivi consigli, sentita la Comunita' Montana, ove
esistente, che esprime pareri ed indirizzi in materia atti a garantire soluzioni
omogenee per tutto il suo territorio.
Le domande di autorizzazione alla coltivazione inoltrate all'organo
competente per il rilascio devono contenere i seguenti dati:
E' istituita una Commissione tecnico-consultiva composta:
L'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto
conto:
L'Amministrazione competente puo', per motivi di pubblico interesse o per
motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di
autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 7.
L'autorizzazione ha natura personale.
L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo superiore ad anni
dieci e puo' essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il
rilascio.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, puo' disporre
l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e
correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse
qualora il titolare del diritto sul giacimento:
Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere
corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori
utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e
5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i provvedimenti delegati con la
presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta Regionale, sentiti l'Ente
gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessita' obiettive
di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla
produzione e della sua compatibilita' con la destinazione d'uso dell'area.
Per tutte le attivita' estrattive effettuate ai sensi della presente legge si
applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge il
coltivatore e' tenuto a presentare entro un anno domanda di rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5; l'Amministrazione comunale provvede in
merito entro un anno dalla presentazione della domanda a norma dell'art. 7.
Nel caso di coltivazioni di piu' cave di una stessa zona l'organo competente
puo' determinare prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle
acque.
L'autorizzazione e la concessione si estinguo
Il concessionario e' tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per
ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione
pari a:
La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere e' attuata
dall'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di
concessione.
Gli esercenti di cave o di torbiere devono:
Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione
e' soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 50.000.000; e'
altresi' fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione
ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il
rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di
provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme
di cui al R.D. 29-7-1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi
dello Stato i Comuni e la Regione per le rispettive competenze.
Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in
materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e
torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni,
nonche' le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 6 si fara' fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1900 del
bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.
Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente
legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi
di approvazione dei relativi bilanci.
(Ambito di applicazione
della legge)
E
soggetta ad autorizzazione regionale l'attivita' di coltivazione delle cave e
delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o
dai loro aventi causa.
Non e' soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal
proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di
abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando
gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.
(Piano regionale di
sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere)
(Attivita' estrattiva e
strumenti urbanistici)
Nei Comuni dotati di
Piano Regolatore Generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme,
l'autorizzazione concessa per l'attivita' estrattiva costituisce atto di avvio
del procedimento di variante, che, a sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge
regionale 5-12-1977, n. 56 non e' soggetta ad autorizzazione preventiva e che
deve essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni; per
l'approvazione di tale variante i termini di cui all'8° e 9° comma dell'art. 15
della legge regionale 5-12-1977, n. 56 sono ridotti a un terzo. Trascorsi tali
termini il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale
5-12-1977, n. 56.
Nei Comuni non dotati di Piano Regolatore, il Sindaco
provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56, al di
fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per
l'attivita' estrattiva.
I Comuni che vengono comunque a conoscere
l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati
dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di
salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la
procedura prevista dal 2° comma.
(Delega di esercizio di
funzioni regionali in materia di cave e torbiere)
Le conseguenti notificazioni agli
interessati, l'affissione all'Albo pretorio nonche' la trasmissione
all'autorita' regionale avvengono con i tempi e le modalita' previsti dal 4° e
5° comma dell'art. 7.
(Domanda di autorizzazione
per la coltivazione di cave e torbiere)
1) le
generalita' ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalita' del
legale rappresentante per le societa';
2) l'ubicazione della cava o della
torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
3) il materiale o i materiali da coltivare;
4) il periodo di tempo per
cui viene richiesta l'autorizzazione .
La domanda deve essere corredata dai
seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante;
a)
progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio
della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il
programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni
finanziari previsti, i tempi di investimento;
b) progetto delle opere
necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al
termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala
idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;
c)
rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilita'
dell'intervento estrattivo con la stabilita' dell'area interessata;
d)
rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area
stessa;
e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della camera
di commercio, industria e agricoltura; per le societa' di persone il certificato
della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la societa' nel pieno
esercizio dei propri diritti nonche' l'atto costitutivo in vigore; per le
societa' di capitali il certificato della cancelleria del tribunale da cui
risulti essere la societa' nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale
sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il
testo integrale dello statuto in vigore, nonche', ove occorra, l'estratto
autenticato della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di
amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della societa'
abilitato alla sottoscrizione della domanda;
f) il titolo giuridico in base
al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;
g) il
provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad
eventuali vincoli di natura pubblicistica.
L'Amministrazione delegata si
avvale, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente assessorato regionale,
facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. L'istruttoria
si conclude con il parere della Commissione prevista dal successivo art. 6 che
deve essere emesso entro 60 giorni.
Le spese tecniche per l'istruttoria
della domanda sono a carico del richiedente.
(Commissione
tecnicoconsultiva)
a)
dall'assessore competente o suo delegato con funzione di presidente;
b) da
un rappresentante dell'assessorato regionale all'Ecologia;
c) da un
rappresentante dell'assessorato regionale alla Pianificazione del territorio e
Parchi naturali;
d) da un rappresentante dell'assessorato regionale
all'Urbanistica;
e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;
f) da tre
rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori di cui uno
dell'ANCE;
g) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli
imprenditori agricoli della regione;
h) da sei esperti: uno in geologia e
giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali,
uno in pianificazione territoriale, uno in ecologia e tutela dell'ambiente, uno
in materia giuridica designati dal Consiglio Regionale di cui due in
rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a
documentata e riconosciuta attivita' scientifica e professionale svolta nel
campo di specifica competenza.
Svolge le funzioni di segretario della
Commissione un funzionario addetto all'ufficio regionale delle cave e torbiere.
La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del
Consiglio Regionale.
La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla
presente legge e, inoltre, quando l'Amministrazione Regionale o quella dei
Comuni interessati ne facciano richiesta.
Ai membri della Commissione
tecnico-consultiva non dipendenti dell'Amministrazione Regionale, compete il
trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
(Criteri per il rilascio
dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento)
a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia
regionale;
b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al
complesso dell'organizzazione produttiva;
c) della tutela della salubrita'
della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
d) delle condizioni
idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilita' delle aree
interessate;
e) di altri preminenti interessi generali.
L'autorizzazione
puo' contenere prescrizioni concernenti le modalita' della coltivazione e
dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente.
Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di
idonee garanzie a carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal
pagamento dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la
ricomposizione del paesaggio naturale alterato.
L'Amministrazione comunale
provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua
presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i
successivi 15 giorni.
Copia del provvedimento dovra' essere affissa all'albo
pretorio della sede municipale per la durata di giorni 15 e trasmessa con
l'attergato degli estremi di pubblicazione nei successivi 15 giorni al
Presidente della Giunta Regionale.
(Modificazione del
provvedimento di autorizzazione)
(Subingresso nella
coltivazione)
Nel caso di trasferimento del
diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare,
l'avente causa dovra' chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione,
entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella
titolarita' della medesima.
L'organo competente provvede previo accertamento
delle capacita' tecniche ed economiche dell'avente causa.
Il subentrante per
atto tra vivi, dal momento del trasferimento, e' soggetto, in solido con il
precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di
autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredita',
l'autorizzazione e' trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente
agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge,
ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 Codice Civile, di un
solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i
terzi.
(Durata e rinnovo
dell'autorizzazione)
(Regime di
concessione)
a) non abbia intrapreso la
coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al
programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il
termine di 90 giorni fissato dalla Giunta Regionale;
b) non abbia inoltrato
domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta
Regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui
all'art. 5 e non corrisponda ai criteri dell'art. 7;
c) sia decaduto
dall'autorizzazione;
d) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto
all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei
termini di cui all'art. 15.
Il richiedente la concessione deve presentare
domanda secondo le modalita' e prescrizioni contenute nell'art. 5.
La Giunta
Regionale provvede a norma dell'art. 7.
La concessione non puo' essere
rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e puo' essere rinnovata previa
l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
Il trasferimento della
concessione sia per atto tra vivi che mortis-causa e' regolato dalle norme di
cui all'art. 9.
(Diritti dei privati in
caso di concessione)
I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle
somme assegnate ai sensi del comma precedente.
(Attivita' estrattiva nei
parchi e nelle riserve naturali regionali)
I
provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle
disposizioni contenute nella presente legge.
(Opere ed impianti in
funzione dell'attivita' estrattiva)
I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha
rilasciato l'autorizzazione o la concessione.
I Comuni provvederanno a
determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla
relativa riscossione.
(Regime
transitorio)
Nel caso di coltivazioni nelle aree incluse nel piano regionale dei parchi e
delle riserve naturali i termini di cui al comma precedente sono ridotti a mesi
3 per la presentazione della domanda e a mesi 6 per l'adozione dei provvedimenti
da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13.
In caso di mancata
presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal
diritto alla coltivazione e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti
opportuni a carico del coltivatore anche in ordine al recupero ambientale in
relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Per le coltivazioni in atto di regime di concessione la Giunta Regionale,
sentita la Commissione tecnico-consultiva, determina le prescrizioni di cui
all'art. 7.
Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi
precedenti possono essere proseguite anche se in zona con altra destinazione
prevista dagli strumenti urbanistici.
(Prescrizioni comuni a
piu' cave di una stessa zona)
(Estinzione
dell'autorizzazione, della concessione e revoca)
a) per scadenza del
termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza, qualora il coltivatore non
osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di
concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a
10 giorni e non superiore a 90 giorni.
L'autorizzazione e la concessione
possono essere revocate della Giunta Regionale, sentita la Commissione
tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
(Canone di
concessione)
a) L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da
costruzione e da decorazione;
b) L. 250.000 per gli inerti e gli altri
granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili
e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443.
I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da
parte della Giunta Regionale ogni tre anni.
Il versamento deve essere
effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e
successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno.
(Vigilanza)
L'Amministrazione comunale segnala al Presidente della Giunta
Regionale eventuali irregolarita' delle coltivazioni in concessione e di quelle
previste dall'art. 13.
L'Amministrazione regionale concorre alla vigilanza
attuata dalle Amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarita'
riscontrate nell'attivita' di coltivazione in regime di autorizzazione.
(Adempimenti
particolari)
a) fornire alle
Amministrazioni Regionale e comunale i dati statistici;
b) mettere a
disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i
lavori in corso.
I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto
la necessaria assistenza alla pubblica autorita'.
I dati, le notizie ed i
chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della
legge 9 luglio 1926, n. 1162.
(Sanzioni)
Nel
caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di
autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, e'
prevista una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 30.000.000; e'
altresi' fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto
prescritto nonche', qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione
ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha
rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo
stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell'inadempiente.
Nel caso di violazione della norma del precedente
articolo e' comminata una sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il
provvedimento di autorizzazione o concessione o sono devolute a favore del
relativo ente.
Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si
applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive
modificazioni ed integrazioni.
(Disposizioni
finali)
Resta fermo
quanto stabilito dalla legge 19-2-1928, n. 514.
(Polizia
mineraria)
In tali materie il
Presidente della Giunta Regionale puo' in ogni tempo disporre prescrizioni a
carico del coltivatore di cava o torbiera.
(Oneri per il
funzionamento della Commissione tecnicoconsultiva)
(Spese per l'esercizio
delle funzioni delegate)