Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

Coltivazione di cave e torbiere.

(B.U. 28 novembre 1978, n. 49)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)

La Regione Piemonte disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'attivita' di coltivazione delle cave e torbiere.
E soggetta ad autorizzazione regionale l'attivita' di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa.
Non e' soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.

Art. 2.
(Piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere)

La Regione predispone il piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere, le cui indicazioni e previsioni inserite nei piani territoriali con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, e dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, concorreranno con la specifica normativa regionale di settore a disciplinare la materia.

Art. 3.
(Attivita' estrattiva e strumenti urbanistici)

Le attivita' di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonche' le opere autorizzate a norma del successivo art. 14, fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, sono soggette alle norme che seguono.
Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme, l'autorizzazione concessa per l'attivita' estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento di variante, che, a sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 non e' soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni; per l'approvazione di tale variante i termini di cui all'8° e 9° comma dell'art. 15 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 sono ridotti a un terzo. Trascorsi tali termini il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56.
Nei Comuni non dotati di Piano Regolatore, il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56, al di fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attivita' estrattiva.
I Comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal 2° comma.

Art. 4.
(Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

L'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 comma 1°,19 e 21 della presente legge, salvo quanto e' previsto dai successivi artt. 11, 13 e 17 comma 2°, e' delegato ai Comuni, i quali provvedono con deliberazione dei rispettivi consigli, sentita la Comunita' Montana, ove esistente, che esprime pareri ed indirizzi in materia atti a garantire soluzioni omogenee per tutto il suo territorio.
Le conseguenti notificazioni agli interessati, l'affissione all'Albo pretorio nonche' la trasmissione all'autorita' regionale avvengono con i tempi e le modalita' previsti dal 4° e 5° comma dell'art. 7.

Art. 5.
(Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere)

Le domande di autorizzazione alla coltivazione inoltrate all'organo competente per il rilascio devono contenere i seguenti dati:
1) le generalita' ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalita' del legale rappresentante per le societa';
2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
3) il materiale o i materiali da coltivare;
4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione .
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante;
a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;
b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;
c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilita' dell'intervento estrattivo con la stabilita' dell'area interessata;
d) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa;
e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della camera di commercio, industria e agricoltura; per le societa' di persone il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la societa' nel pieno esercizio dei propri diritti nonche' l'atto costitutivo in vigore; per le societa' di capitali il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la societa' nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonche', ove occorra, l'estratto autenticato della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della societa' abilitato alla sottoscrizione della domanda;
f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;
g) il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica.
L'Amministrazione delegata si avvale, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente assessorato regionale, facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. L'istruttoria si conclude con il parere della Commissione prevista dal successivo art. 6 che deve essere emesso entro 60 giorni.
Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Art. 6.
(Commissione tecnicoconsultiva)

E' istituita una Commissione tecnico-consultiva composta:
a) dall'assessore competente o suo delegato con funzione di presidente;
b) da un rappresentante dell'assessorato regionale all'Ecologia;
c) da un rappresentante dell'assessorato regionale alla Pianificazione del territorio e Parchi naturali;
d) da un rappresentante dell'assessorato regionale all'Urbanistica;
e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;
f) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori di cui uno dell'ANCE;
g) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori agricoli della regione;
h) da sei esperti: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali, uno in pianificazione territoriale, uno in ecologia e tutela dell'ambiente, uno in materia giuridica designati dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attivita' scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.
Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario addetto all'ufficio regionale delle cave e torbiere.
La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge e, inoltre, quando l'Amministrazione Regionale o quella dei Comuni interessati ne facciano richiesta.
Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell'Amministrazione Regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 7.
(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento)

L'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto:
a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;
b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva;
c) della tutela della salubrita' della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
d) delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilita' delle aree interessate;
e) di altri preminenti interessi generali.
L'autorizzazione puo' contenere prescrizioni concernenti le modalita' della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente.
Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.
L'Amministrazione comunale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.
Copia del provvedimento dovra' essere affissa all'albo pretorio della sede municipale per la durata di giorni 15 e trasmessa con l'attergato degli estremi di pubblicazione nei successivi 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8.
(Modificazione del provvedimento di autorizzazione)

L'Amministrazione competente puo', per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 7.

Art. 9.
(Subingresso nella coltivazione)

L'autorizzazione ha natura personale.
Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa dovra' chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarita' della medesima.
L'organo competente provvede previo accertamento delle capacita' tecniche ed economiche dell'avente causa.
Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, e' soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredita', l'autorizzazione e' trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 Codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.

Art. 10.
(Durata e rinnovo dell'autorizzazione)

L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e puo' essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

Art. 11.
(Regime di concessione)

La Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, puo' disporre l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse qualora il titolare del diritto sul giacimento:
a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta Regionale;
b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta Regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 5 e non corrisponda ai criteri dell'art. 7;
c) sia decaduto dall'autorizzazione;
d) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art. 15.
Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalita' e prescrizioni contenute nell'art. 5.
La Giunta Regionale provvede a norma dell'art. 7.
La concessione non puo' essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e puo' essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
Il trasferimento della concessione sia per atto tra vivi che mortis-causa e' regolato dalle norme di cui all'art. 9.

Art. 12.
(Diritti dei privati in caso di concessione)

Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Art. 13.
(Attivita' estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali)

Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta Regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessita' obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilita' con la destinazione d'uso dell'area.
I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 14.
(Opere ed impianti in funzione dell'attivita' estrattiva)

Per tutte le attivita' estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.
I Comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla relativa riscossione.

Art. 15.
(Regime transitorio)

Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge il coltivatore e' tenuto a presentare entro un anno domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5; l'Amministrazione comunale provvede in merito entro un anno dalla presentazione della domanda a norma dell'art. 7.
Nel caso di coltivazioni nelle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali i termini di cui al comma precedente sono ridotti a mesi 3 per la presentazione della domanda e a mesi 6 per l'adozione dei provvedimenti da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a carico del coltivatore anche in ordine al recupero ambientale in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Per le coltivazioni in atto di regime di concessione la Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, determina le prescrizioni di cui all'art. 7.
Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi precedenti possono essere proseguite anche se in zona con altra destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 16.
(Prescrizioni comuni a piu' cave di una stessa zona)

Nel caso di coltivazioni di piu' cave di una stessa zona l'organo competente puo' determinare prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle acque.

Art. 17.
(Estinzione dell'autorizzazione, della concessione e revoca)

L'autorizzazione e la concessione si estinguo
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 90 giorni.
L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate della Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 18.
(Canone di concessione)

Il concessionario e' tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione pari a:
a) L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione;
b) L. 250.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta Regionale ogni tre anni.
Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno.

Art. 19.
(Vigilanza)

La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere e' attuata dall'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.
L'Amministrazione comunale segnala al Presidente della Giunta Regionale eventuali irregolarita' delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 13.
L'Amministrazione regionale concorre alla vigilanza attuata dalle Amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarita' riscontrate nell'attivita' di coltivazione in regime di autorizzazione.

Art. 20.
(Adempimenti particolari)

Gli esercenti di cave o di torbiere devono:
a) fornire alle Amministrazioni Regionale e comunale i dati statistici;
b) mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.
I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica autorita'.
I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 21.
(Sanzioni)

Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 50.000.000; e' altresi' fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, e' prevista una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 30.000.000; e' altresi' fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonche', qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
Nel caso di violazione della norma del precedente articolo e' comminata una sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione o sono devolute a favore del relativo ente.
Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.
(Disposizioni finali)

In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 29-7-1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i Comuni e la Regione per le rispettive competenze.
Resta fermo quanto stabilito dalla legge 19-2-1928, n. 514.

Art. 23.
(Polizia mineraria)

Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
In tali materie il Presidente della Giunta Regionale puo' in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera.

Art. 24.
(Oneri per il funzionamento della Commissione tecnicoconsultiva)

Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6 si fara' fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1900 del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

Art. 25.
(Spese per l'esercizio delle funzioni delegate)

Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.