Legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30. Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti
per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per
la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi
Stato-Regioni. (B.U. 10 dicembre 1999, suppl. al n. 49)
1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere
pubbliche inserite in accordi Stato-Regioni, oggetto di finanziamento, con la
disciplina dell'attivita' di cava, la presente legge detta norme in parziale
deroga alla normativa vigente e transitorie, ove non diversamente specificato
dalle disposizioni della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione
di cave e torbiere), per la coltivazione di cave di prestito funzionali al
reperimento di materiali necessari all'esecuzione di tali opere pubbliche.
1. L'autorizzazione all'apertura di cave di prestito č rilasciata nel
rispetto della normativa vigente ai soggetti proponenti attuatori dell'opera
pubblica di cui all'articolo 1.
1. Per l'estinzione e la revoca dell'autorizzazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17 della l.r. 69/1978.
1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale č attuata
nei modi previsti dall'articolo 19 della l.r. 69/1978.
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
(Finalita' ed ambito di
applicazione)
2. Il proponente l'opera č tenuto a presentare il Piano di reperimento dei
materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della stessa; il Piano č
approvato in Conferenza dei servizi contestualmente al progetto esecutivo.
3. Il Piano deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno
richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti
dall'attivitā estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonchč dei materiali, purchč
compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di
rispristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a
calamitā naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti
anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani
di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.
4. La Giunta regionale
predispone entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei siti
dai quali prelevare i materiali di cui al comma 3. Tale censimento č aggiornato
ogni anno.
(Autorizzazione alla
coltivazione)
2. L'istanza per l'apertura delle cave di
prestito, con l'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve
essere presentata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 5 della l.r.
69/1978, con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la
documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione
all'esercizio delle cave viene rilasciata ai sensi della l.r. 69/1978 ed č
prescritta, a pena di decadenza, l'utilizzazione del materiale reperito
esclusivamente per le esigenze esecutive dell'opera pubblica di cui all'articolo
1, comma 2.
4. L'esercizio delle cave di prestito č regolato da accordi
convenzionali in cui č previsto un onere economico, a carico del soggetto
attuatore e a favore dell'Amministrazione comunale ove ha sede la cava, pari a
lire 600 ogni metro cubo coltivato per opere di riqualificazione e mitigazione
ambientale e progetti di sviluppo locale sostenibile.
5. La Giunta regionale
provvede ad aggiornare l'importo di cui al comma 4, con frequenza biennale in
base all'indice Istituto centrale di statistica (ISTAT) relativo ai materiali da
costruzione.
6. La societā esercente la cava č tenuta ad assicurare
direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria,
utilizzata dalla viabilitā di servizio, nonchč delle strutture irrigue
interferite dai lavori di coltivazione. A tal fine la societā stipula apposite
convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari o gestori delle suddette
strutture.
7. Qualora l'Amministrazione comunale non rilasci
l'autorizzazione all'esercizio delle cave nel termine previsto dall'articolo 7
della l.r. 69/1978, il Presidente della Giunta regionale la invita a provvedere
entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche tale termine, la
Giunta regionale provvede con propria deliberazione.
8. Il soggetto titolare
dell'autorizzazione č tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il
nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle cave.
9.
L'utilizzo dei materiali individuati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 č
consentito nei termini previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
22/1997; per l'impiego dei materiali individuati nel presente comma non sono
richiesti gli accordi convenzionali di cui al comma 4.
10. E' esclusa
qualsiasi attivita' di cava che non sia specificamente individuata nel progetto
dell'opera pubblica e per quantita' di materiali maggiori di quelle strettamente
necessarie all'esecuzione di tale opera.
(Estinzione
dell'autorizzazione e revoca)
2. La violazione
della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale, esclusivamente
per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica, comporta la decadenza
dell'autorizzazione e l'obbligo di ripristino dei luoghi.
3. La decadenza č
disposta dall'Amministrazione comunale. Qualora questa non provveda, il
Presidente della Giunta regionale la invita ad adempiere entro trenta giorni,
trascorsi inutilmente i quali, provvede direttamente.
(Vigilanza e
sanzioni)
2. La violazione
della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale esclusivamente
per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta, oltre alla decadenza
dell'autorizzazione e all'obbligo della risistemazione dei luoghi, il pagamento
della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale del materiale estratto,
rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio competente e, comunque,
non inferiore a lire 5 milioni.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per
l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
(Urgenza)