A Mottalciata (Biella) impianto di cogenerazione con grassi animali
A Mottalciata (BI) si è costituito il Comitato denominato "LA SALUTE INNANZITUTTO" poiché la Greenoil SRL ha chiesto l'autorizzazione per fare un impianto che tratterà:
1) 7000 Kg al giorno di rifiuti della cucina e ristorazione (oli vegetali esausti e grassi animali) da cui ottenere circa un pari quantitativo di bioliquido da cedere a terzi.
2) 7000 Kg al giorno di SOA (Sottoprodotti di Origine Animale), di cui 5500 Kg da trasformare in bioliquido da cedere a terzi, e 1500 Kg da trasformare per essere mandati in combustione sul posto in un gruppo di cogenerazione che produrrà energia elettrica e termica.
Tutti i documenti di progetto sono qui:
http://documenti.provincia.biella.it/conferenzaservizi/Greenoil/
Lunedì prossimo 14 dicembre ci sarà la Conferenza dei Servizi che dovrà esprimere un parere sull'eventuale autorizzazione,Dall'eco di biella .
Il Sindaco di Mottalciata ha indetto un incontro pubblico giovedì 10 dicembre alle 21 nella palestrina comunale.
Prendendo una netta posizione di verifica e di contrasto che è obbligatorio assumere in questi casi.
Articoli sulla serata cronaca di Biella e sulla stampa
Di seguito testo esplicativo per la raccolta firme.
Il comune di Mottalciata si schiera contro.
Espone quindi un resoconto su quanto è emerso dalla predetta Conferenza dei Servizi del 27.04.2016 presso la Provincia di Biella evidenziando che: il Comune di Mottalciata ha presentato numerose osservazioni tecniche atte a dimostrare le carenze del progetto presentato da Greenoil, non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista della salubrità dell'aria e di conseguenza della salute pubblica. A titolo di esempio, indica che state presentate pagine di letteratura sul biodiesel, che dimostrano che l'impianto di cui trattasi non è in grado di arrivare alla percentuale di esteri che la legge impone per non essere considerato un rifiuto. Se il biodiesel resta un rifiuto, cade il presupposto per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del Testo Unico delle Leggi ambientali che prevede che vi sia una trasformazione del biodiesel stesso. Malgrado le predette osservazioni: l'ASL ha dato parere favorevole senza prescrizioni; la Provincia di Biella ha dato parere favorevole con prescrizioni; il Comune di Mottalciata dopo avere espresso ed argomentato le proprie osservazioni come sopra evidenziato, ha dato parere non favorevole; i Comuni limitrofi e confinanti che il Sindaco approfitta per ringraziare, si sono tutti espressi in senso negativo, argomentando la loro scelta con motivi precauzionali a salvaguardia del territorio;
Mottalciata, 11 dicembre 2015
In data 11 marzo 2016 il comune limitrofo: Cossato Prende posizione contro l'impianto con apposita mozione:
Oggetto: Mozione ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale ”Atto di impegno al Sindaco e alla Giunta per espressione del parere in conferenza dei servizi in merito al progetto Greenoil srl.”
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA - a partecipare alla prossima sessione della Conferenza dei Servizi in merito al progetto Greenoil srl. ; - esprimere parere negativo in merito alla domanda di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 per la messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali e urbani non pericolosi nel sito del Comune di Mottalciata, Via Martiri della Libertà n. 155 G/H”; - a depositare immediatamente l’atto presso la Provincia, chiedendo che questa, prima della prossima Conferenza dei Servizi, valuti in maniera approfondita e dia un riscontro a tutte le criticità evidenziate nello stesso.
Vedi documento allegato fondo scheda
Oggetto: Domanda di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06 per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali e urbani non pericolosi nel sito in Comune di Mottalciata (BI), Via Martiri della Libertà n. 155 G/H proposto dalla ditta GREENOIL SRL - OSSERVAZIONI del Comitato “LA SALUTE INNANZITUTTO”
Il Comitato “LA SALUTE INNANZITUTTO”, nel pubblico interesse, chiede al Responsabile del Procedimento ed agli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi di valutare se:
1) si possa ritenere che l’impianto proposto non sia autorizzabile in base alla Nota del Ministero dell’Ambiente (Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento) del 04/12/2015 in cui è riportato che: “come risulta da una serie di pareri precedentemente formulati da questo Ministero, i grassi animali non possono oggi essere usati come combustibili”; e in base all’ulteriore Nota del Ministero dell’Ambiente (Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento) del 08/04/2015 in cui è riportato che: “I materiali di origine animale non ricadono, per il momento, nell’allegato X, con l’eccezione della “pollina” di cui all’articolo 2bis del decreto legge n.171/2008. Pertanto, per effetto del vigente quadro normativo, tali materiali non possono essere classificati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184bis del decreto legislativo 152/2006 e la relativa combustione deve rispettare le norme vigenti in materia di incenerimento - coincenerimento dei rifiuti”. Entrambe le Note sono state trasmesse via PEC in data 09/12/2015.
2) si possa ritenere che un’eventuale autorizzazione all’impianto possa essere in contrasto con le risultanze (trasmesse via PEC il 06/12/2015) della Valutazione ecosanitariaspecifica sull’impianto Greenoilcommissionata dal Comitato “LA SALUTE INNANZITUTTO” al dott. Stefano Montanari, direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostics di Modena. Nelle 12 pagine della relazione, dopo un’accurata analisi e valutazione dei documenti progettuali, si afferma, tra l’altro:
"La documentazione fornita a proposito dell’impiantoGreenoilpotrebbe apparire ineccepibile dal punto di vista burocratico, ma dal punto di vista scientifico è assolutamente carente e, se si valuta l’aspetto ecologico esanitario, è oggettivamente nulla, essendo l’argomento del tutto ignorato. Valendosi di quelle informazioni nessuno potrebbe produrre un quadro sufficientemente accurato e finanche vagamente credibile sull’entità dell’impatto ambientale - e con questo comprendendo anche la salute umana ed animale – indotto dall’impianto”. “Non si deve dimenticare che tutti gli agenti inquinanti svolgono un’attività tossicologica reciprocamente sinergica e, a maggior ragione, attività sinergica svolgonole varie sorgenti complesse, dalle fabbriche che usano procedimenti a caldo ai motori delle automobili, dal riscaldamento domestico ai falò di sterpaglie. Dunque,limitarsi a valutare la singola fonte trascurando il contesto in cui quella fonte si colloca comporta inevitabilmente errori gravi. Per questo, nel caso specifico,al di là della valutazione degl’inquinanti locali, va necessariamente aggiunto nel computo lo stato in cui si trova la Pianura Padana, una delle zone più inquinate al mondo, in cui ogni abitante sacrifica tre anni di vita al cosiddetto smog contro i nove mesi del resto d’Europa”.
"Il progetto in questione è presentato come impianto di “cogenerazione”, quando, di fatto, di surplus energetico non pare esisterne".
"Impossibile non rimarcare come la categoria 1 preveda ricevimenti e trattamenti di materiali a rischio indiscutibilmente molto alto e su questi trattamenti, che non possono evidentemente porsi allo stesso livello riservato alle categorie 2 e 3, manca qualunque cenno".
"Curioso come a pag. 12 dell’Elaborato R01 del settembre 2015 Revisione del 09/15 si giustifichi l’ubicazione sostenendo che “il territorio comunale non è ad alta densità demografica.” Insomma, i danni sarebbero comunque a carico di un numero ritenuto trascurabile di persone e questo basterebbe a rendere accettabile il progetto realizzato in quel luogo e in quel contesto".
"L’affermare “La CEB (Ndr: altra azienda già presente a Mottalciata) dista circa 1.500 metri dalla attività in progetto, è pertanto da escludersi la possibilità di interazioni tra le due realtà produttive” significa non conoscere la mobilità dei gas e delle polveri".
"Dal punto di vista delle emissioni nell’ambiente, sarà il motore adottato come gruppo elettrogeno ad esserne il principale responsabile. Per potere pronosticare le caratteristiche chimiche di quanto sarà emesso e per poter prevedere una caratterizzazione delle polveri è indispensabile conoscere almeno la chimica del carburante e la temperatura cui quel carburante sarà sottoposto".
"Le domande cui manca risposta sono: a) qual è la chimica del grasso? b) quali sono le impurezze che contiene? c) quali sono le condizioni in cui il grasso trasformato viene bruciato?".
"Le domande alle quali manca la risposta sono: a) quali sono le quantità impiegate di ognuno degli acidi? b) si tratta di quantità costanti o di quantità variabili? c) nel caso in cui si tratti di quantità variabili, da che cosa dipende la variabilità? d) quali sono le quantità massime utilizzabili? e) quali sono le reazioni chimiche alle quali ognuno degli acidi è chiamato a partecipare? d) che sorte avranno i risultati delle reazioni?".
"L’uso di un antiossidante per il grasso è pure prevedibile. Le domande per le quali necessita risposta sono: a) di quale antiossidante si tratta? b) quali sono le quantità impiegate? c) quali modificazioni chimiche saranno apportate ai grassi dall’uso di questo prodotto?".
"Le domande senza risposta sono, allora: a) quali sono le impurezze presenti nelle sostanze esistenti nei vari processi di lavorazione? b) come si elimina ognuna di quelle impurezze? c) che sorte hanno le sostanze eliminate?".
"I motori Scania che saranno impiegati emetteranno gas e polveri, ed è prevedibile che siano dotati di filtri per le particelle fuligginose. Occorre, allora rispondere a a) qual è la dimensione delle particelle fuligginose? b) si tratta di particelle di solo carbonio o nella loro composizione c’è altro? c) in questo caso, che cosa d’altro? d) qual è la loro quantità massima prevista? e) i filtri antiparticolato propriamente detti effettuano una postcombustione delle particelle trattenute: è questo il caso? f) se questo è il caso, che cosa esce dalla postcombustione? g) che sorte ha il risultato della postcombustione? h) da quale fonte energetica è supportata la combustione? i) nel caso in cui il filtro non sia un filtro antiparticolato vero e proprio, di che cosa effettivamente si tratta?".
"Nel caso in cui si ricorra a filtri a maniche per arrestare le polveri prodotte dalla combustione, le domande sono: a) quali dimensioni di polveri sono in grado di arrestare? b) che sorte hanno le polveri arrestate? c) come vengono smaltiti i filtri fuori uso?".
"L’impianto emetterà forzatamente delle polveri. Domande: a) ne è stata calcolata la quantità? b) con quale criterio sono state suddivise queste polveri?".
"Le domande al proposito sono: a) quale concentrazione di diossine e di sostanze diossino-simili è prevedibile nel terreno a varie distanze dal camino a 1 anno, 5 anni e 10 anni (almeno)? b) come è stata calcolata la quantità di queste sostanze per ogni Nm3 (normal metro cubo) in uscita dal camino? c) che variazione di pH (grado di acidità) è prevedibile nel terreno a causa delle ricadute di polveri e altri inquinanti (es. le diossine e le sostanze diossino-simili che, però, sono ben lungi dall’essere le sole e gli acidi usati testimoniati anche dalla presenza in atmosfera di SO2 [anidride solforosa] a 1, 5 e 10 anni [almeno])? d) considerando le stesse scansioni temporali, quali variazioni della flora e della fauna locali sono previste?".
"Dal punto di vista burocratico si deve sottolineare come i tre motori Scania che si prevede di utilizzare abbiano una potenza complessiva di 1,461 MW, quindi ben superiore ai 999 kW denunciati per non dover sottostare a VIA. Indipendentemente dalla valutazione riguardante il bilancio energetico, va pure sottolineato come l’Italia non abbia alcun bisogno di fonti supplementari di energia. Secondo l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ente garante dello Stato, infatti, al 31 dicembre 2014, ultimo dato disponibile, la potenza installata era pari a 121,8 GW, quando la richiesta massima storica fu toccata nell’estate del 2007 con 56,8 GW. Dunque, anche ammesso che esista un piccolo surplus energetico prodotto dall’impianto, pur arduo da dimostrare, il Paese non ne trarrebbe alcun vantaggio. Anzi, in ragione degl’incentivi di stato disponibili, la comunità si troverebbe a pagare ad una tariffa del tutto fuori mercato un’energia inutile. Insomma, un’impresa che contrasterebbe con l’art. 41 della Costituzione secondo cui l’impresa economica “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale”.
"In conclusione, i documenti presentati non possiedono alcuna significatività se ambiente e salute sono da considerare e, pertanto, è ragionevole attendersi la produzione di materiale realmente informativo".
"È fin troppo evidente che al cittadino nulla importa relativamente ai passaggi industriali, mentre è toccato personalmente da quanto interferisce con l’ambiente in cui vive e, ancor di più, con la salute. E di questo nulla si dice, in contrasto con quanto prevede la legge";
3) si possa ritenere che un’eventuale autorizzazione all’impianto possa essere in contrasto con le risultanze (trasmesse via PEC il 07/12/2015) delle Osservazionispecifiche sull’impianto Greenoil commissionate dal Comitato “LA SALUTE INNANZITUTTO” al dott. Roberto Monfredini di Castelvetro (MO), medico veterinario e membro del Direttivo Nazionale di Medicina Democratica. Nelle 4 pagine della relazione si dimostra tra l’altrol'applicabilità del regolam. UE 592/2014 negli impianti di cogenerazione di grassi animali tramite motori endotermici (come è il caso dell'impianto Greenoil per una parte dei Sottoprodotti di Origine Animale che verrebbero lavorati) in riferimento alla necessità di trattare i gas emessi dalla combustione a 1100 gradi per 0,2 secondi oppure a 850 gradi per 2 secondi.A questo proposito, il dott. Monfredini ha osservato anche l’assenza, nei documenti di progetto presentati dalla Greenoil, di dispositivi di postcombustione a valle del motore endotermico.E inoltre:
“La definizione di sottoprodotto è a nostro avviso errata in quanto la miscelazione delle tre categorie di SOA trasforma tutto in cat.1 , il quale è destinato con targa nera esclusivamente allo smaltimento poiché rientra nel Dlgs 152/2006 art 184 bis, quindi nel RIFIUTO e come tale deve soggiacere alla normativa relativa allo smaltimento , ovvero al reg. (UE) 592/2014”.
“In merito è significativo il parere della Provincia di Modena del 18 giugno 2012 esposto nella V.I.A. che ha portato alla bocciatura del progetto della ditta INALCA nel comune di Castelvetro (MO) per la parte di cogenerazione a grassi animali.”
“Il 21/09/2012 la Regione Emilia Romagna si esprime classificando come rifiuto il materiale di cat.1, a seguito della nota del Ministero dell’Ambiente in risposta alle richieste delle province di Bergamo e Modena , nel 2011 e 2012”. “La nota del Ministero infatti segnala che tale materiale non è classificabile come combustibile (biomassa) e va classificato come rifiuto ove non abbia le caratteristiche di sottoprodotto”.
“Il legislatore è chiaramente intervenuto sulle temperature in materia di postcombustione perché sono proprio queste che limitano la trasmissibilità di alcuni morbi , ma soprattutto incidono nell’abbattere l’emissione di diossine, presenti normalmente nel grasso animale, combustibile di questi motori”.
“Un motore endotermico non rispetta né i tempi né le temperature della normativa (850 gradi con tempo di passaggio di 2 sec , 1100 gradi con tempo di passaggio di 0,2 sec), bensì raggiunge temperature in camera di combustione intorno a 500 gradi, tanto da essere solitamente definiti “motori freddi””.
“Non solo, lo stesso Capo IV, sezione 2, stabilisce ulteriori prescrizioni: “3. Per monitorare i parametri e le condizioni del processo di combustione sono utilizzate tecniche automatizzate. 4. I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati automaticamente e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento autorizzate di cui ai punti 1 e 2, secondo le procedure decise dall'autorità pertinente””.
Inoltre cita la risposta della Commissione Europea del 10/07/2015: “L'uso di grassi fusi per la combustione in motori fissi a combustione interna deve avvenire nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente. Per controllare le emissioni, comprese le diossine, è richiesta una temperatura di 1100°C o di 850°C mantenuta per un tempo determinato, a meno che l'autorità competente responsabile per l'ambiente non abbia autorizzato parametri di processo alternativi”.
“Infine, per quanto riguarda la “linea rifiuti” (non SOA, ma oli vegetali esausti e grassi animali) che la Greenoil vorrebbe implementare, si cita a pag.5 dell’Allegato 18 di progetto un “servizio di raccolta completamente gratuito, mirato a svilupparsi nel raggio di 70 km dallo stabilimento (FILIERA CORTA) di oli e grassi animali e vegetali esausti”.La distanza riportata di 70 km, ricordiamo, è proprio quella massima affinché si possa rientrare nella definizione di “bioliquidi sostenibili da filiera e biomassa da filiera” indicati al Titolo 1, Articolo 2, lettera “v” del Decreto del 6 luglio 2012 in attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Poco più avanti, a pag.11 dell’Allegato 18 di progetto è invece riportato che: “L’area geografica di interesse è costituita principalmente dalla provincia di Biella, ma all’occorrenza può essere estesa anche ad altre provincie del Piemonte e – in generale - alle Regioni del centro-nord Italia.”
Emerge quindi una contraddizione notevole in quanto si afferma dapprima la realizzazione di una raccolta rifiuti a FILIERA CORTA (70 km) e successivamente si paventa la possibilità di raccogliere da altre Province e Regioni il materiale necessario, paventando quindi il progetto essere una raccolta rifiuti anche extraregionale creando un sito di raccolta rifiuti regionale ed extraregionale in un luogo circoscritto”;
4) si possa ritenere che la presenza delle tre categorie di SOA (sottoprodotti di origine animale), Cat.1-2-3, nello stesso impiantopossa andare in contrasto con la normativa UE n.142/2011 e il regolamento CE n. 1069/2009 agli art. 8, 9 e 10 che indicano che i materiali di categoria 2 e 3 mutano di categoria e possono essere quindi classificati 1 (alto rischio) se miscelati con altri materiali di categoria 1 ad alto rischio;
5) si possa ritenere che le Osservazioni di Legambiente del 13/11/2015 (in allegato) con oggetto “istanza Greenoil per impianto trattamento rifiuti speciali non pericolosi in Mottalciata”, indirizzate al Settore Ambiente della Provincia di Biella e al Sindaco di Mottalciata, siano rilevanti.
6) si possa ritenere che la soglia di potenza apparente nominale di 1MVA (quindi una potenza reale, non apparente, significativamente inferiore ad 1 MW), stabilita nella deliberazione n.44 del Consiglio comunale di Mottalciata del 29/11/2014 (in allegato) per le industrie insalubri di prima classe, possa essere oltrepassata poiché nell'allegato 22A a pag.14 è riportato: "la potenza utile complessiva da immettere in rete sarà pari a 999 kW". In tal caso, la stessa delibera innalza a 1000 metri il limite di distanza dall'abitazione più vicina, limite ampiamente superato nel caso dell'ubicazione dell'impianto Greenoil.
7) si possa ritenere che il limite di 200 metri di distanzadal più vicino edificio residenziale di civile abitazione, di manifatture, fabbriche o depositi che siano comprese nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe (Deliberazione n.44 del Consiglio comunale di Mottalciata del 29/11/2014, in allegato)possa essere considerato a partire dal confine dell’area su cui insiste l’impianto. In tal caso, una stima della distanza dall’abitazione più prossima indicherebbe una misura inferiore a 200 metri.
8) si possa ritenere corretto che, nella Deliberazione n.44 del Consiglio comunale di Mottalciata del 29/11/2014 (in allegato),il limite di 200 metri di distanza sia mutuato da una normativa che stabilisce le distanze dei cimiteri dalle abitazioni. Oggettivamente, un cimitero non è la stessa cosa di un impianto che produce delle emissioni.
9) si possa ritenere che un’eventuale autorizzazione all’impianto possa andare in contrasto con il fatto che il Comune di Mottalciata, dove l’impianto avrà sede, è ufficialmente ricompreso fra quelli della zona di piano della qualità dell’aria nella Provincia di Biella; così pure i comuni confinanti di Cossato, Benna, Massazza, Villanova. Il fatto che sia Mottalciata che i citati comuni confinanti, siano considerati comuni con la qualità dell’aria ufficialmente problematica, fa sì che per ogni nuovo impianto proposto in questi comuni, la Provincia debba perseguire un bilancio ambientale positivo, ossia debba verificare che la somma dell’inquinamento presente in zona dopo l’eventuale avviamento dell’impianto (emissioni dalla cogenerazione, aumentato flusso veicolare in entrata e in uscita) non sia superiore alla somma dell’inquinamento nella stessa zona prima della realizzazione dell’impianto. Ricordiamo che nella Relazione tecnica dell’ARPA sulla Qualità dell’Aria in provincia (N. QA 15/2014), nel 2013 la centralina di Cossato ha registrato ben 33 superamenti dei valori limite del particolato PM10.
10) si possa ritenere che le aree industriali/artigianali come quella di Mottalciata, pensate ed immaginate per attività manifatturiere, siano idonee per le industrie insalubri, vista la prossimità al centro abitato.
11) si possa ritenere che l’impianto possa causare un deprezzamento significativo al patrimonio immobiliare in Mottalciata e nei comuni limitrofi (solo per citare la distanza dell’impianto dal confine con i comuni più prossimi: Gifflenga a circa 700 metri, Castelletto Cervo a circa 1900 metri).
12) si possa ritenere che l’impianto possa recare pregiudizio alle colture con certificazione biologica presenti nel territorio comunale, oltre alle colture risicole che, nel comune di Mottalciata e in quelli confinanti di Gifflenga, Castelletto Cervo, Villanova Biellese, Massazza e Buronzo,possono fregiarsi del riconoscimento “DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” (primo e unico riso DOP in Italia).
13) si possa ritenere che esistano vincoli di carattere paesaggistico, alla luce dell’ultimo PPR (Piano Paesaggistico Regionale) approvato il 18/05/2015 in cuiil comune di Mottalciata risulta inserito nell'Ambito di Paesaggio "Baraggia tra Biella e Cossato" ed è citato per essere il paese, insieme a Candelo, con le ultime baragge residue in quell'Ambito. Non solo: è anche tra i paesi che posseggono "castelli e rocche che assumono un ruolo territoriale rilevante", e il sistema di castelli signorili come fattore caratterizzante. Nel PPR, tra gli Strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale di quest’Ambito, rientra anche la Riserva naturale delle Baragge. Mottalciata rientra anche nell’area di pertinenza della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni" (D.M. 01/08/1985). Castelletto Cervo, il cui territorio confinante con Mottalciata non è distante dall'impianto, oltre ad essere incluso nello stesso Ambito di Paesaggio, è anch’esso in un’area appartenente ad una "Dichiarazione di notevole interesse ppubblico" (D.M. 01/08/1985).
14) si possa ritenere autorizzabile l’impianto senza rilevare nella documentazione una descrizione dettagliatadelle fonti di approvvigionamento dei sottoprodotti di origine animale da parte dell’azienda, e senza che sia stata rilevata nella documentazione presentata una relazione sulla necessità di un nuovo impianto di questo genere nel territorio piemontese, alla luce della presenza di altre aziende che operano in Regione in tale settore.
15) si possa ritenere autorizzabile l’impianto senza rilevare nella documentazione un business plan per la vendita del prodotto finito a terzi e senza dichiarazioni su come si colloca la società in merito alle agevolazioni UE relative al biodiesel. L’osservazione sorge anche in conseguenza del fatto che il business relativo al biodiesel era in forte ascese qualche tempo fa, in relazione ai finanziamenti UE. Oggi, con il greggio a meno di 40 dollari al barile, tale business potrebbe risentire una fase di crisi;
16) si possa ritenere autorizzabile l’impianto senza rilevare nella documentazione l’influenza attesa della produzione di elettricità sul fatturato dell’azienda e una stima sul valore proporzionale ipotizzato.
17) si possa ritenere che quanto riportato a pag.46 del Doc.208 di progetto: “GREENOIL è dotata di strumenti portatili per effettuare alcuni fondamentali controlli sugli oli ed i grassi in ingresso, in particolare per quanto concerne acidità (rilevata con pH-metro portatile)“ sia in contrasto con il fatto che l’acidità di interesse per la transesterificazione è relativa alla presenza di acidi grassi liberi (non la concentrazione di H+, utile solo nel caso si pensi a lubrificanti in miscele olio IPA, per esempio) da determinare attraverso opportuna quantificazione del numero di acidità (non effettuabile con un pH-metro).
18) sipossa ritenere che quanto riportato a pag.12 nell’allegato 22A della documentazione di progetto:“Il ciclo produttivo, la trasformazione dei SOA in biodiesel corrisponde a quello previsto dal Reg. UE/142/2001, Allegato IV, Capo IV , Sezione 2 , lettera D , punto 2 , lettera b” sia in contrasto con quanto riportato a pag.12 dell’allegato 18: “Tali grassi proverranno da stabilimenti riconosciuti ai sensi di tale normativa, dove avranno già subito la trasformazione prevista dal regolamento UE/142/2001 Allegato IV, Capo IV, sezione 2, lettera D, punto 2”. La trasformazione in biodiesel citata al punto 2, infatti, è costituita da entrambe le lavorazioni, rispettivamente alle lettere a) e b) ;
19) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A a pag.14: “La produzione di energia dedicata alla vendita avverrà mediante n. 3 gruppi generatori di potenza 500 kVA cadauno, che erogheranno una tensione di 400 V/50 Hz, alimentati con l’olio prodotto nello stabilimento; la potenza utile complessiva da immettere in rete sarà pari a 999 kW”sia in contrasto con quanto riportato a pag.16 dell’allegato 18: “È infatti prevista una produzione di circa 300 kWh di energia elettrica”, ed entrambe le affermazioni a loro volta siano in contrasto con quanto riportato a pag.54 dell’allegato 3: “potenza elettrica generata 330 kW” e con quanto riportato nell’allegato 3 a pag.29: “Energia elettrica prodotta da SOA 200 kWe”;
20) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A a pag.14: “L’energia prodotta verrà interamente venduta” sia in contrasto con quanto riportato a pag.16 dell’allegato 18: “di cui 100 kWh sono utilizzati per i fabbisogni interni allo stabilimento”, ed entrambe le affermazioni a loro volta siano in contrasto con quanto riportato nell’allegato 22A a pag.23: “L’impianto elettrico del ciclo produttivo sarà dunque alimentato da proprio contatore del distributore direttamente in BT 400 V, 50 Hz , 20 kW”.
21) si possa ritenere che quanto riportato, relativamente alle attività soggette ai controlli dei VVFF, nell’allegato 22A a pag.6: “Attività secondarie : 49.3.C Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 kW” sia in contrasto con quanto riportato a pag.16 dell’allegato 18: “È infatti prevista una produzione di circa 300 kWh di energia elettrica”ed entrambe le affermazioni siano in contrasto con quanto riportato nell’allegato 3 a pag.51: “Attività 49.3.C: gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 330 kW”. Si fa notare che sul sito internet dei VVFF (http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=49) è riportata tale dicitura per l’attività 49.3.C: “Attività 49.3.C : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 kW”;
22) può essere rilevante che a pag.9 dell’allegato 22A è riportato che “presso lo stabilimento possono essere conferiti anche rifiuti e sottoprodotti di origine animale (grassi) approvvigionati direttamente sul mercato; questi sono individuabili nella categoria 3 di cui al D.Lvo 152/2006, con il regolamento 13/11/2012 n° 1063/2012”; Trattandosi, nell’elenco, di una voce separata da quella dei SOA Cat.1-2-3, non si comprende a quale linea di produzione sono destinati (rifiuti o SOA?) e, nel caso di quest’ultimi, se dopo la raffinazione verranno ceduti a terzi oppure inviati a cogenerazione.
23) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A a pag.14: “La produzione di energia dedicata alla vendita avverrà mediante n. 3 gruppi generatori di potenza 500 kVA cadauno” sia in contrasto con l’allegato 3 a pag.54: “generatori installati: n° 2 produzione alternata”; ed entrambe le affermazioni a loro volta siano in contrasto con quanto affermato in un altro punto di pag.54 dell’allegato 3: “Il bioliquido sarà poi ceduto a terzi come da normative vigenti, parte di esso verrà utilizzato per l'alimentazione del generatore di corrente in assetto cogenerativo”;
24) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A a pag.17: “il trasformatore sarà del tipo in resina epossidica…..di potenza 1600 kVA” sia in contrasto con quanto riportato a pag.15 dello stesso allegato: “contenimento di trasformatore 1250 kVA”;
25) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A a pag.15 “il trasformatore 1600 kVA deve funzionare per la maggior parte del tempo con un carico oltre il 50% di quello nominale”, quindi un carico di almeno 800 kVA e cioè almeno 640 kW (ricavato dal rapporto tra 400 kW e 500 kVA specificato a pag.19 dell’allegato 22A)sia in contrasto con quanto riportato a pag.16 dell’allegato 18: “È infatti prevista una produzione di circa 300 kWh di energia elettrica”;
26) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A a pag.19: “I gruppi elettrogeni saranno alimentati direttamente con parte del prodotto finito lavorato nel ciclo produttivo dello stabilimento” sia in contrasto con quanto riportato nell’allegato 3 a pag.24 in cui viene illustrato che i SOA ad un certo punto del processo possono intraprendere due diverse destinazioni, che differiscono a seconda se andranno nel cogeneratore o ceduti a terzi. Non c’è quindi un unico prodotto finito. Il bioliquido da mandare nel cogeneratore non è lo stesso, come composizione chimica, di quello ceduto a terzi. E’ quindi lo stesso proponente che dichiara che il SOA destinato all'uso cogenerativo non è biodiesel secondo le specifiche previste dal Reg. UE/142/2011, Allegato IV, Capo IV , Sezione 2 , lettera D , punto 2 , lettera b (che il proponente dichiara di rispettare in generale, come visto nelle osservazioni precedenti), poiché nel caso del bioliquido mandato in cogenerazione non vengono effettuate la seconda transesterificazione, ladistillazione a 150°, la Winterizzazione e Microfiltrazione che sono invece effettuate solo sulla parte di SOA destinata a diventare bioliquido da cedere a terzi;
27) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 18 a pag.32: “sarà necessario un incremento di organico presumibilmente pari a due unità, aventi la funzione di manutentori degli impianti. Tale inserimento verrà effettuato una volta messe in funzione le linee e verificata la reale necessità” sia in contrasto con quanto riportato nell’allegato 22A a pag.19: “L’Azienda non occupa alcun lavoratore dipendente. A gestire il ciclo produttivo (prevalentemente completamente automatizzato), sarà esclusivamente il socio lavoratore”;
28) si possa ritenere che quanto riportato alle pagg.19-20 dell’allegato 22A: “Materiali pericolosi presenti in azienda - quantitativo di materiale combustibile presente in azienda: sottoprodotti di origine animale di categoria 3 (grassi animali)” sia in contrasto con quanto riportato a pag.4 dell’allegato 18: “sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano appartenenti alle CAT .1-2-3”;
29) si possa ritenere che quanto riportato a pag.24 dell’allegato 22A: “Le linee avranno grado di protezione adeguato ai locali in cui saranno inserite”. “La messa a terra delle linee elettriche e delle strutture sarà realizzata a norma di legge” sia carente della descrizione dettagliata di come tale grado di protezione e tale norma di legge vengano raggiunti e rispettati;
30) si possa ritenere che quanto riportato a pag.24 dell’allegato 22A a proposito della caldaia alimentata a gas metano: "Sarà comunque corredata di tutti i dispositivi di intercettazione e di sicurezza previsti dalla normativa" sia carente della descrizione dettagliata di quali siano tali dispositivi”.
31) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A alle pagg.26-27: “Nello stabilimento non è prevista l’installazione di alcun impianto di rivelazione fumi e gas. Tale scelta è motivata dai seguenti motivi (NDR: è solo uno dei motivi elencati): non vi è alcun personaledipendente, ma solo il socio lavoratore”sia in contrasto con quanto riportato nell’allegato 18 a pag.32: “sarà necessario un incremento di organico presumibilmente pari a due unità, aventi la funzione di manutentori degli impianti. Tale inserimento verrà effettuato una volta messe in funzione le linee e verificata la reale necessità”. Se non ci fosse solo il socio lavoratore infatti, verrebbe a cadere una dele motivazioni addotte per giustificare l’assenza di impianti di rivelazione fumi e gas;
32) si possa ritenere che quanto affermato nell’allegato 22A a pag.27: “dispositivi di controllo pressione e temperatura presenti in quasi tutti i serbatoi del ciclo produttivo” sia sufficiente a rispettare gli obblighi normativi poiché si dichiara che una parte, seppur piccola, dei serbatoi del ciclo produttivo non ha dispositivi di controllo pressione e temperatura;
33) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 22A a pag.30: “Il prodotto finito olio bio-liquido ha le seguenti caratteristiche: massa volumica a 15°C kg/m3 860 ÷ 900 - viscosità a 40°C mm2/s 3,5 ÷ 5,0 - punto di infiammabilità °C 120 - calore specifico inferiore MJ/Kg 35,0” sia carente della specifica del prodotto a cui ci si riferisce poiché, come visto nelle osservazioni precedenti, il prodotto finito da cedere a terzi subisce trasformazioni aggiuntive rispetto a quello da inviare al cogeneratore; e se sia carente, inoltre, della composizione chimica dettagliata di tali due prodotti;
34) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 3 a pag.17: “Si tiene a sottolineare che la potenzialità giornaliera dell'impianto in oggetto è stimata con un approvvigionamento di rifiuti pari a 7.200 kg , da considerarsivariabile, in mancanza di rifiuti la potenzialità di trattamento SOA giornaliera varia” possa indicare che, in mancanza di rifiuti, il prodotto derivato da SOA da inviare a cogenerazione possa essere più dei 1500 Kg/die indicati nell’allegato 18 a pag.16;
35) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 18 a pag.16, ovvero 7000 Kg/die di SOA in ingresso sia in contrasto con quanto affermato nell’allegato 3 a pag.29: “Bioliquido derivante da SOA (vendita - produzione di energia) minimo 7.000 kg/d maxs 14.000 kg/d” e con quanto riportato nello stesso allegato 3 a pag.54 “Capacità annua massima di trattamento SOA: 3.400 t/anno”.
36) si possa ritenere che quanto riportato nella tabella a pag.42 dell’allegato 3 “Parametri qualitativi per il bioliquido e valori di riferimento” sia carente della fonte da cui è stata ricavata e del riferimento delle note (a) e (b);
37) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 3 a pag.43 “La corrispondenza ai valori di riferimento attesta la riuscita del processo e pertanto la conformità del prodotto ottenuto agli standard qualitativi richiesti. Nelcaso in cui le analisi evidenzino delle criticità (uno o più valori difformi da quanto riportato in tabella), il contenuto del serbatoio non conforme non può essereutilizzato nei motori ne venduto a terzi e viene pertanto sottoposto nuovamente al processo” sia carente del dettaglio della frequenza e metodica di tali analisi e in contrasto con quanto riportato nell’allegato 3 a pag.24 in cui viene illustrato che i SOA ad un certo punto del processo possono intraprendere due diverse destinazioni a livello di procedimenti successivi, che differiscono a seconda se andranno nel cogeneratore o ceduti a terzi. Non si comprende quindi come possa esserci un serbatoio il cui contenuto, in caso di analisi conformi, possa essere utilizzato sia nei motori che venduto a terzi;
38) si possa ritenere che quanto riportato nell’allegato 3 a pag.49: “I fumi di emissione generati dai gruppi elettrogeni confluiranno alternativamente con sistema di bai -pass allo scambiatore di calore Z4 , i fumi derivanti da Z4 costituiscono il punto di emissione E2” sia in contrasto con la necessità di trattare i gas emessi a 1100 gradi per 0,2 secondi oppure a 850 gradi per 2 secondi per ottemperare al regolamento UE 592/2014.
39) Si possa ritenere che quanto affermato a pag.13 dell’allegato 22A: “la miscela deve essere portata a 80° e mescolata intensamente per almeno 2 ore” sia in contrasto con quanto previsto dal Regolamento UE/142/2011, Allegato IV, Capo IV, Sezione 2, lettera D, punto 2, lettera b. (“la miscela deve essere portata a una temperatura di 72 °C per almeno due ore, durante le quali deve essere mescolato intensamente”).
Documenti di riferimento citati nelle osservazioni precedenti:
- Doc. 208 presentato dalla GREENOIL SRL: RELAZIONE TECNICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI , Elaborato R01 – Revisione 02 – settembre 2015
- Allegato 3 presentato dalla GREENOIL SRL: RELAZIONE TECNICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI, Elaborato R01 del 01/08/2015
- Allegato 18 presentato dalla GREENOIL SRL: AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA, Elaborato R02 del 02/09/2015
- Allegato 22A presentato dalla GREENOIL SRL: RELAZIONE TECNICA – CPI ESAME PROGETTO del 15/04/2015
- Deliberazione n.44 del Consiglio comunale di Mottalciata del 29/11/2014 (in allegato)
- Osservazioni di Legambiente del 13/11/2015 con oggetto “istanza Greenoil per impianto trattamento rifiuti speciali non pericolosi in Mottalciata”, indirizzate al Settore Ambiente della Provincia di Biella e al Sindaco di Mottalciata .
Comitato “LA SALUTE INNANZITUTTO”
Commenti alla notizia pubblicata sull’esito della Conferenza dei Servizi del 14/12/2015 per l’impianto Greenoil di Mottalciata.
A proposito della notizia di stampa pubblicata in data odierna su Biella Cronaca (http://www.biellacronaca.it/pages/pronti-a-ricorrere-al-tar-1786.html) sull’esito della Conferenza dei Servizi che si è tenuta stamattina in relazione all’impianto Greenoil, il Comitato “LA SALUTE INNANZITUTTO” esprime una serie di perplessità e osservazioni:
- “La Provincia di Biella e l’Arpa hanno chiesto di avere delle integrazioni sul progetto, per questioni tecniche”. Non si capisce che bisogno c’è di chiedere integrazioni, quando la recentissima Nota ministeriale del 4 dicembre scorso parla chiaro: “Come risulta da una serie di pareri precedentemente formulati da questo Ministero, i grassi animali non possono oggi essere usati come combustibile” (Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento). La Nota è stata inviata via PEC il 9 dicembre a tutti i soggetti convocati in Conferenza dei Servizi, ed è anche allegata al fascicolo presentato dal Sindaco di Mottalciata in sede di Conferenza dei Servizi.
Non solo: la relazione del dott. Monfredini commissionata dal Comitato afferma: “Il legislatore è chiaramente intervenuto sulle temperature in materia di postcombustione perché sono proprio queste che limitano la trasmissibilità di alcuni morbi , ma soprattutto incidono nell’abbattere l’emissione di diossine, presenti normalmente nel grasso animale, combustibile di questi motori”, e afferma poi la necessità (reg. UE 592/2014) di avere un dispositivo di postcombustione dei gas emessi dal motore per innalzarne la temperatura a 1100 gradi per 0,2 secondi oppure a 850 gradi per 2 secondi, per poi dichiarare: “Nel progetto presentato dalla Greenoil SRL non si evince la presenza di alcun dispositivo di postcombustione”.
Anche tale relazione è stata inviata via PEC (7 dicembre) a tutti i soggetti convocati in Conferenza dei Servizi, ed è allegata al fascicolo presentato dal Sindaco di Mottalciata in sede di Conferenza dei Servizi.
- Il Comitato plaude alla linea di condotta del Comune di Mottalciata che è pronto ad impugnare presso il TAR l’eventuale autorizzazione all’impianto, e fornirà tutto il supporto possibile.
- Il Comitato chiederà immediatamente copia del verbale della Conferenza dei Servizi di questa mattina, per sapere esattamente come si è espresso ognuno degli intervenuti.
- Il Comitato è perplesso di fronte all’atteggiamento degli amministratori di Lessona e Gifflenga che hanno preferito non esprimersi, attendendo le integrazioni.A tali Comuni, come a tutti quelli convocati, il Comitato aveva fatto pervenire tramite PEC sia la Nota ministeriale sopra citata che tutte le altre relazioni commissionate dal Comitato sull’impianto.
- Il Comitato si riserva di valutare le prossime azioni da intraprendere, dopo aver letto il verbale della Conferenza dei Servizi e le integrazioni che saranno chieste.
Mottalciata, 14 dicembre 2015
LUCA IEZZI, per il Comitato "LA SALUTE INNANZITUTTO"
Mottalciata (BI)
email: lasaluteinnanzitutto@gmail.com
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