Regolamento Valdostano delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Stralcio  del Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2

Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1.

(B.U. 30 ottobre 2007, n. 44)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), ed in conformità alla normativa comunitaria vigente, i requisiti igienico-sanitari cui è subordinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2006, e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività;

b) presso il domicilio del consumatore;

c) in locali non aperti al pubblico;

d) su area pubblica.

2. Restano disciplinate dalle rispettive normative vigenti in materia le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attività agrituristiche;

b) somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi ricettivi alberghieri o extralberghieri alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;

c) somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.

 

Cio che è importante è l'articolo: è nell'allegato C  dell'articolo 3 comma 3, alla lettera "f":

f) i piatti, i bicchieri e le posate devono essere preferibilmente monouso e, in tal caso, preferibilmente compostabili. Dal 1° gennaio 2011, tali stoviglie dovranno essere esclusivamente monouso e compostabili;

 

Anche se poi tutto finiva in discarica fino alla fine del 2014 . ora finakmente grazie al referendum e alle succesive presioni dei comitati finalmente il materiale organico viene compostato fuori regione.

 

Argomentazioni preliminari all'attuazione del precedente regolamento:

OGGETTO N. 3023/XII - Discussione della proposta di regolamento: "Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1".

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